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Officina elettrica

Ultimo Aggiornamento: 10/11/2020 18:39
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10/11/2020 18:13





L'OFFICINA ELETTRICA: COS'È E CHI È OBBLIGATO A PAGARLA?

 
 

L'Officina Elettrica o anche conosciuta come officina di produzione di energia elettrica è considerato un impianto di produzione di energia da fonti rinnovabili con potenza di picco superiore ai 20 Kw con una generazione di energia pulita dedicata all'autoconsumo. Ciò significa che ogni impianto da fonti rinnovabili che supera i 20 Kw, installato per la produzione di energia elettrica da autoconsumo, deve fare denuncia di Officina Elettrica presso l'ufficio dell'Agenzia delle Dogane del territorio competente.

QUALI IMPIANTI DA FONTI RINNOVABILI SONO CONSIDERATI "OFFICINA ELETTRICA"?

L' impianto fotovoltaico superiore ai 20 Kw con autoconsumo dell'1% dell'energia generata è considerato un'Officina Elettrica con obbligo di presentazione di denuncia di apertura di officina elettrica presso l'ufficio territoriale competente dell'agenzia delle dogane. L'obbligo è dato dal fatto che le accise, che i produttori di energia elettrica devono pagare, vengono, invece, caricate sul consumatore finale dell'energia e pagate in bolletta in base ai Kwh consumati. Se il produttore diventa anche il consumatore dell'energia prodotta dal suo stesso impianto, egli deve pagare le Accise sull'energia autoconsumata e essere registrato presso l'Agenzia delle Dogane.
 
Gli impianti fotovoltaici o da fonti rinnovabili NON sottoposti all'obbligo di denuncia di officina elettrica sono:

  • impianto da fonti rinnovabili, di qualsiasi potenza di picco, con immissione in rete di tutta l'energia prodotta, senza autoconsumo, non sarà sottoposto all'obbligo di denuncia di Officina Elettrica, in quanto il soggetto responsabile non dovrà pagare nessuna accisa per il consumo (autoconsumo) di corrente elettrica;
  • impianto da fonti rinnovabili con potenza inferiore ai 20 Kwp con autoconsumo, ma sottoposto all'obbligo di registrazione presso l'Ufficio delle Dogane del territorio competente.

Gli impianti fotovoltaici o da fonti rinnovabili sottoposti all'obbligo di denuncia di officina elettrica sono:

  • impianto da fonti rinnovabili di potenza superiore ai 20 Kwp di potenza che immette l'energia in rete e l'autoconsuma: le Accise vengono pagate per la sola quota di energia autoconsumata, calcolata per differenza tra energia prodotta e energia immessa in rete. I valori sono dati da due contatori: il contatore di produzione ed il contatore di scambio.

CHI NON È OBBLIGATO A PRESENTARE LA DENUNCIA DI OFFICINA ELETTRICA:

Gli impianti da fonti rinnovabili che NON devono presentare la denuncia di Officina elettrica:

  • impianti alimentati da fonti rinnovabili di potenza superiore ai 20 kW, ma tenuti a fare una comunicazione all'Ufficio delle Dogane con assegnazione del "Codice Ditta" (vedi sotto);
  • impianti alimentati da fonti rinnovabili, di qualsiasi potenza, con cessione totale alla rete dell'energia generata;
  • impianti con gruppi elettrogeni di emergenza di potenza non superiore ai 200 kW;
  • impianti con potenza non superiore ad un 1 kW;
  • impianti a biogas.

QUALI ONERI PER I PROPRIETARI DEGLI IMPIANTI DA FONTI RINNOVABILI: PAGAMENTI E PRESENTAZIONE DI DOCUMENTI

L'obbligo di licenza o di presentazione di Officina Elettrica impone al proprietario dell'impianto di fonti rinnovabili di:

  • pagamento delle Accise sull'energia autoconsumata;
  • compilazione di un registro di produzione di energia da fonti rinnovabili;
  • pagamento annuale all'Agenzia delle dogane del territorio competente del diritto di licenza;
  • presentazione della dichiarazione annuale all'Agenzia delle dogane sui consumi energetici annuali.

CHI È OBBLIGATO AL PAGAMENTO DELL'ACCISA SULL'ENERGIA ELETTRICA

In base all'art. 53 del Testo Unico delle Accise sono sottoposti al pagamento dell'accisa sull'energia elettrica:

  • soggetti che effettuano fatturazione dell'energia elettrica al consumatore finale;
  • gli esercenti le officine di produzione di energia elettrica per uso personale;
  • soggetti utilizzatori di energia elettrica per uso personale con impiego promiscuo - soggetti a differente tassazione - con potenza superiore a 200 kW;
  • soggetti che acquistano l'energia elettrica dalla rete nazionale per soddisfare le proprie esigenze energetiche -uso proprio.

COSTO DEL DIRITTO DI LICENZA DI OFFICINA ELETTRICA E COSTO ACCISE

Il costo del diritto di licenza e di Accise è variabile in base ad alcuni criteri: osserva la tabella seguente per comprendere meglio.

TIPOLOGIA PAGAMENTO

TEMPISTICA

COSTO

Diritto di licenza di Officina Elettrica Annuale
  • 23,24 EURO per uso proprio;
  • 77, 47 EURO per uso commerciale
Accise per l'energia acquistata Canone annuale di abbonamento VARIABILE per:
  • gli impianti di cogenerazione non superiori ai 100 kw pagano in base alla potenza e alle ore di utilizzo del cogeneratore;
  • impianti da fonti rinnovabili non superiori a 100 kW.

IL CODICE DITTA: OBBLIGO PER GLI IMPIANTI CHE IMMETTONO IN RETE TUTTA L'ENERGIA PRODOTTA

IMPORTANTE: l'energia elettrica generata da impianti da fonti rinnovabili con potenza di picco superiore ai 20 kW è esclusa dall'applicazione delle accise e tutte le tipologie di impianti che fanno parte di questa categoria NON sono soggetti all'obbligo di apertura di Officina elettrica.

L'obbligo di apertura di Officina elettrica NON ha, dunque, valore sugli impianti da fonti rinnovabili che immettono in rete tutta l'energia che producono, anche se sono tenuti a fare una comunicazione all'Ufficio delle Dogane, prima dell'allaccio alla rete elettrica. In questo caso, l'Ufficio delle Dogane assegna un "Codice Ditta" per identificare l'impianto nel momento di presentazione della dichiarazione annua di produzione elettrica da fonti rinnovabili.

OBBLIGHI DEL PROPRIETARIO DI IMPIANTO DA FONTI RINNOVABILI IN SEGUITO ALL'OTTENIMENTO DI LICENZA DI OFFICINA ELETTRICA
Officina Elettrica: cos'è e chi la deve pagare | Mega Watt Italia

In seguito all'ottenimento di licenza di Officina Elettrica e la messa in esercizio dell'impianto, il proprietario ha l'obbligo di:

  • compilare il registro di produzione, registrando giornalmente la lettura dei contatori - possibile anche su base settimanale o mensile;
  • pagare annualmente il diritto di licenza;
  • comunicare entro la data di 30 giorni le variazioni societarie;
  • presentazione della dichiarazione annuale di consumo sul sito dell'agenzia delle Dogane.

[Modificato da MARIOCAPALBO 10/11/2020 18:39]

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