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TUTTO SU ECOBONUS

Ultimo Aggiornamento: 24/11/2020 10:27
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15/11/2020 07:36

TUTTO SU ECOBONUS


 Redazione INGENIO -  09/11/2020  31371


L'Ecobonus è una detrazione Irpef o Ires riconosciuta ai contribuenti (privati e società) che effettuano lavori per il risparmio energetico su edifici esistenti. L'agevolazione è soggetta a numerosi provvedimenti, interpretazioni, circolari ... e le stesse percentuali variano di caso in caso, e anche nel tempo. E oggi ancor più con il Superbonus 110%. Con questa pagina INGENIO vuole dare una guida al lettore aggiornata con tutti i riferimenti e i collegamenti ai nostri approfondimenti sui singoli punti.


 


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Aggiornamenti su ECOBONUS


Ecco di seguito gli aggiornamenti su ECOBONUS e SUPERBONUS ordinati per data. Questa Sezione sarà aggiornata man mano che ci sono novità importanti.


Online il portale ENEA per l'invio di asseverazioni e altri dati


28 ottobre 2020 - è online ed operativo il nuovo sito ENEA che consente di creare e gestire l'account ENEA per i siti dedicati alle detrazioni fiscali e per il Suberbonus (detrazioni del 110%) di inserire i dati delle asseverazioni e i dati dei relativi interventi. Dal 27 ottobre 2020 decorrono i 90 giorni per caricare i documenti relativi al Superbonus 110%. Comunicazione della cessione del credito entro il 16 marzo 2021. Scopri tutto!


Legge di conversione del Decreto Agosto in Gazzetta Ufficiale


14 ottobre 2020 - è stata pubblicata, nella Gazzetta Ufficiale n.253 del 13 ottobre, la legge n.126 del 13 ottobre 2020 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 104/2020 cd. Decreto Agosto. La legge entra in vigore il 14 ottobre 2020 e contiene anche alcune novità inerenti l'Ecobonus il Superbonus 110%, che abbiamo riepilogato in un articolo ad hoc. Scopri tutto!


Decreti attuativi in Gazzetta Ufficiale


6 ottobre 2020 - nella Gazzetta Ufficiale n.246 del 5 ottobre 2020 sono stati pubblicati sia il DM Prezzi/Requisiti Tecnici che il DM Asseverazioni, attuativi del Superbonus 110%. Scopri tutto!


Superbonus Condomini: nuova risoluzione del Fisco


29 settembre 2020: l'Agenzia delle Entrate fa chiarezza sulla questione Superbonus 110% per i condomini nella risoluzione n. 60 del 28 settembre 2020, che scioglie i dubbi sull’applicazione delle norme previste dagli artt.119 e 121 del DL RilanciO (34/2020) richiamando i suoi documenti di prassi e, in particolare, la circolare n. 24/2020, la guida disponibile sul proprio sito e le faq in essa pubblicate. Scopri tutto e scarica il documento!


FAQ aggiornate dell'Agenzia delle Entrate


23 settembre 2020: il Fisco aggiorna le speciali FAQ sul Superbonus 110%. Scopri tutto e scarica il documento!


Dal 15 ottobre 2020 via alle opzioni cessione credito o sconto in fattura. Software e manuale utente


7 settembre 2020: come annunciato dall'Agenzia delle Entrate, dal prossimo 15 ottobre via libera per l'esercizio dell'opzione necessaria per eseguire la cessione del credito a terzi o per lo sconto in fattura. L'opzione può essere esercitata anche per le rate residue non fruite ma sempre con riferimento alle spese sostenute negli anni 2020 e 2021. Il Fisco ha quindi implementato il software Comunicazione cessione crediti/sconti (CCIRE) che dovrà essere usato per lo scambio della cessione dei crediti, rendendo inoltre disponibile un manuale utente in pdf.


Circolare e provvedimento attuativo Agenzia delle Entrate


8 agosto 2020 - Con la circolare 24/E dell'8 agosto 2020 e il provvedimento 283847/2020, l'Agenzia delle Entrate ha messo i puntini sulle i pubblicando le regole definitive per beneficiare del Superbonus previsto dall'art.119 del DL Rilancio, che va a sommarsi ai due decreti attuativi (Prezzi e Asseverazioni) del MISE.


Decreto Prezzi definitivo (ENTRA IN VIGORE DAL GIORNO SUCCESSIVO ALLA PUBBLICAZIONE IN GAZZETTA UFFICIALE)


7 agosto 2020 - Il decreto del MISE - firmato e pubblicato - definisce i requisiti tecnici che devono soddisfare gli interventi che danno diritto alla detrazione delle spese sostenute per interventi di efficienza energetica del patrimonio edilizio esistente, spettanti ai sensi del citato articolo, nonché gli interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti di cui all’articolo 1, comma 220 della legge 160/2019 e gli interventi che danno diritto alla detrazione di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 119 del Decreto Rilancio, cioè il Superbonus 110%, ivi compresi i massimali di costo specifici per singola tipologia di intervento. Come specificato dal comma 4 dell'art.12, il decreto entra in vigore il giorno seguente alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dello stesso.


Decreto Asseverazioni definitivo (IN VIGORE DAL 5 AGOSTO 2020)


5 agosto 2020 - il ministro dello Sviluppo economico Patuanelli ha firmato il decreto attuativo relativo alla modulistica e alle modalità di trasmissione dell’asseverazione agli organi competenti, tra cui Enea, per gli interventi di efficientamento energetico degli edifici previsti dal DL Rilancio.


Decreto Prezzi e Asseverazioni


31 luglio 2020 - Disponibili i testi/bozze (entrambe datate 29 luglio 2020) del DM Requisiti Tecnici, cd. Decreto Prezzi, che fissa i nuovi valori limite che devono assicurare gli elementi edilizi riqualificati o sostituiti in seguito ad interventi migliorativi dell'efficienza energetica, e del Decreto Asseverazioni, che contiene i termini e le modalità di trasmissione dell’asseverazione, le verifiche ai fini dell’accesso alla cessione o allo sconto in fattura, i controlli a campione, le sanzioni, la comunicazione all'Agenzia delle entrate e al Mef, la rendicontazione delle attività. Parte fondamentale è dedicata alle caratteristiche delle polizze assicurative che i tecnici abilitati (professionisti tecnici) devono stipulare per 'essere in regola'.


Anticipazioni del Ministro Patuanelli


29 luglio 2020 - Il Ministro dello Sviluppo Economico Patuanelli anticipa i contenuti dei decreti attuativi "Requisiti Tecnici/Prezzi" e "Asseverazioni" propedeutici alla corretta fruizione del Superbonus 110%. Restiamo in attesa comunque dei decreti attuativi


Guida Applicativa dell'Agenzie dell'entrate sul SuperBonus 110%


24 luglio 2020 - pubblicata la guida pratica dell'Agenzia delle Entrate sul Superbonus 110%: il Fisco spiega, attraverso una ricca carrellata di casi pratici, tutto quello che c’è da sapere sull’agevolazione introdotta dal Decreto Rilancio.


Conversione in legge del Decreto Rilancio


18 luglio 2020 - la conversione in legge del decreto Rilancio, approvata in via definitiva dal Senato il 16 luglio 2020, e pubblicata come legge 77/2020 nella Gazzetta Ufficiale del 18 luglio 2020, ne ha portato il valore addirittura al 110% (in alcuni casi), importanti per la riqualificazione del patrimonio immobiliare italiano, e soggetti a costante attenzione dei provvedimenti governativi e dei pareri dell'agenzia delle entrate.


 




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SINTESI



  • A cosa si applica

  • Chi lo può applicare

  • Quali percentuali

  • Gli importi


Per approfondire ecco la nostra tabella che riprende la lista dei singoli interventi di EcoBonus e SismaBonus all'interno Superbonus ammessi.


 




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L'Ecobonus oggi: varie possibilità


Grazie al Decreto Rilancio è oggi possibile utilizzare il SuperBonus, con una percentuale di detrazione molto più elevata, il 110%, invece dell'Ecobonus. Ecco quindi le possibilità.


 


L'Ecobonus standard




  • Ecobonus: la detrazione prevista per i lavori di risparmio energetico ammessi all’ecobonus è pari al 50% o al 65%, percentuale di detraibilità che sale fino al 75% per i condomini e che se accorpata al sismabonus può arrivare all’85% del totale di importo sostenuto. La detrazione è stata prorogata dalla Legge di Bilancio fino al 31 dicembre 2020 per i lavori in edifici privati mentre, per le spese sostenute per interventi in parti comuni di condomini, la scadenza per fruire dell’agevolazione è fissata al 31 dicembre 2021;




  • sconto in fattura: a partire dal 1° gennaio 2020, sia per l'Ecobonus che per il Sismabonus, ma solo per gli interventi "di ristrutturazione importante di primo livello" per le parti comuni degli edifici condominiali, con un importo pari o superiore a 200 mila euro, è prevista la possibilità di optare, invece che per la detrazione, per un contributo di pari ammontare sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi. Attenzione: l'intervento, oltre a interessare l’involucro edilizio con un’incidenza superiore al 50% della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio, deve comprendere anche la ristrutturazione dell’impianto termico.




 


Il Superbonus 110% del Decreto Rilancio


Il cd. "Superbonus" 110% è una detrazione istituita dall'art.119 del decreto-legge 34/2020 (cd. Decreto Rilancio) che può essere utilizzato per lavori svolti nella prima casa e nei condomìni dal ‪1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021‬.


La detrazione si applica per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021 per:




  • a) interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo;




  • b) interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto, a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici ovvero con impianti di microcogenerazione;




  • c) interventi sugli edifici unifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici ovvero con impianti di microcogenerazione.




In sede di conversione in legge del DL 34/2020, il termine per fruire dell’agevolazione fiscale di riqualificazione energetica è stato esteso fino al 30 giugno 2022 per gli interventi effettuati dagli istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati.


Per saperne di più leggi l'approfondimento: Superbonus 110%, ecco la guida pratica del Fisco: gli interventi agevolati, a chi spetta, come si può utilizzare


 


 


Limiti di spesa per gli interventi


Gli interventi di installazione del cappotto termico avranno tetti di spesa più bassi e differenziati in base alla tipologia degli edifici.


Così: dai 60 mila euro inizialmente previsti per ogni unità immobiliare, si passerà a:




  • 50mila euro per gli edifici unifamiliari;




  • 40mila euro per i condomìni fino a otto unità immobiliari;




  • 30mila euro per quelli più grandi;




  • 20mila euro per interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con impianti centrali a condensazione, a pompa di calore, di microcogenerazione o a collettori solari, moltiplicato per il numero di  unità immobiliari che compongono l’edificio, nei condomìni fino a otto unità immobiliari;




  • 15mila euro per interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con impianti centrali a condensazione, a pompa di calore, di microcogenerazione o a collettori solari, moltiplicato per il numero di  unità immobiliari che compongono l’edificio, nei condomìni con più di otto unità immobiliari.




Questi importi devono essere moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio.


Per la realizzazione degli interventi devono essere utilizzati materiali isolanti che rispettino i Criteri ambientali minimi (CAM) fisati con il DM 11 ottobre 2017.


 




Criteri Ambientali Minimi (CAM) sono i requisiti ambientali ed ecologici definiti dal Ministero dell’Ambiente volti ad indirizzare le Pubbliche Amministrazioni verso una razionalizzazione dei consumi e degli acquisti fornendo indicazioni per l’individuazione di soluzioni progettuali, prodotti o servizi migliori sotto il profilo ambientale. Gli acquisti verdi devono tener conto dell’intero ciclo di vita di un prodotto o servizio, dal suo smaltimento, alla sua disponibilità sul mercato, alla trasparenza della filiera produttiva.


Luca Rollino




 


Sono coperti dall’incentivo tutti i lavori già previsti per l’ecobonus classico, con l’aggiunta di due tipologie importanti: il fotovoltaico e l’acquisto di accumulatori e colonnine ricarica per auto elettriche.


Si applicheranno quindi gli attuali limiti di detrazione o di spesa previsti per le varie tipologie di intervento.


 


Miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio


Per l'accesso alla detrazione, gli interventi devono rispettare i requisiti minimi previsti dai decreti ministeriali da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto e, nel loro complesso, devono assicurare, anche congiuntamente agli interventi di cui ai commi 5 e 6, il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio, ovvero se non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta, da dimostrare mediante l’attestato di prestazione energetica (APE), ante e post intervento, rilasciato da tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata.


 


Chi può utilizzare il Superbonus


Isuperbonus del 110% per interventi antisismici e di riqualificazione energetica si applica agli interventi effettuati:




  • dai condomìni;




  • dalle persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, su un massimo di 2 unità immobiliari (prima e seconda casa);




  • dagli Istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati nonche' dagli enti aventi le stesse finalita' sociali dei predetti Istituti, istituiti nella forma di societa' che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di "in house providing" per interventi realizzati su immobili, di loro proprieta' ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica;




  • dalle cooperative di abitazione a proprieta' indivisa, per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci.




NB - Le agevolazioni per la riqualificazione energetica degli edifici si applicano agli interventi effettuati dalle persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, per gli interventi realizzati sul numero massimo di due unità immobiliari, fermo restando il riconoscimento delle detrazioni per gli interventi effettuati sulle parti comuni dell'edificio.


 


I requisiti tecnici (Decreto Prezzi)


Si tratta del decreto che, in attuazione dell’art.14, comma 3-ter, del decreto-legge 63/2013, definisce i requisiti tecnici che devono soddisfare gli interventi che danno diritto alla detrazione delle spese sostenute per interventi di efficienza energetica del patrimonio edilizio esistente, spettanti ai sensi del citato articolo, nonché gli interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti di cui all’articolo 1, comma 220 della legge 160/2019 e gli interventi che danno diritto alla detrazione di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 119 del Decreto Rilancio, cioè il Superbonus 110%, ivi compresi i massimali di costo specifici per singola tipologia di intervento.


Per saperne di più leggi l'articolo: Superbonus 110%: ecco il Decreto Prezzi coi requisiti tecnici e i valori limite! Il testo


 


Le asseverazioni (Decreto Asseverazioni)

Il DL rilancio prevede che "i tecnici abilitati asseverano il rispetto dei requisiti previsti ... e la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati.". Asseverazione che deve essere inviata all'ENEA. Per questa attività si far riferimento al "Decreto Asseverazioni": il provvedimento contiene i termini e le modalità di trasmissione dell’asseverazione, le verifiche ai fini dell’accesso alla cessione o allo sconto in fattura, i controlli a campione, le sanzioni, la comunicazione all'Agenzia delle entrate e al Mef, la rendicontazione delle attività. Parte fondamentale è dedicata alle caratteristiche delle polizze assicurative che i tecnici abilitati (professionisti tecnici) devono stipulare per 'essere in regola'.


L' ASSEVERAZIONE: il tecnico asseveratore attesta che i costi per tipologia di intervento sostenuti sono inferiori o uguali ai prezzi medi delle opere compiute riportati nei prezzari predisposti dalle regioni e dalle Province autonome territorialmente competenti, di concerto con il ministero.


 

L'asseverazione infedele da diritto all'Erario di disconoscere l'agevolazione.

Per saperne di più leggi l'articolo: Superbonus 110%, ecco il Decreto Asseverazioni! Termini e modalità di trasmissione e tutto sulle assicurazioni


Il professionista è tenuto a stipulare idonea assicurazione RC professionale a copertura dei possibili danni che possano scaturire dall'attività svolta. L'art. 119 del DL Rilancio aggiunge un ulteriore elemento, la tutela del bilancio dello Stato. Al tecnico Asseveratore è quindi richiesto di stipulare una polizza assicurativa della RC, con massimale adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi, e comunque non inferiore a 500 mila euro. E gli estremi della polizza e il relativo massimale devono essere indicate al cliente all'atto della ricezione del'incarico.

Ing. Luca Rollino


 

Conformità dei titoli abitativi

Il superBonus del Decreto Rilancio esigono una conformità urbanistica, sia se si opera su singole unità immobiliari sia che si intervenga in modo radicale, con demolizione e ricostruzione. Per questo motivo oltre a dimostrare i risultati energetici e strutturali che si intendono raggiungere, è necessario una verifica della parte relativa alla normativa edilizia e, quindi, prima di iniziare i lavori ammessi a contributo è necessario verificare la situazione di partenza.

Per la fruizione del Superbonus 110%, quindi, l'abuso edilizio non è mai tollerato, la discordanza a volte sì: lo ha precisato il MEF, in una delle sue FAQ, che è ammessa una limitata tolleranza del 2% superata la quale si incorre nella decadenza dai benefici fiscali.

Per saperne di più leggi l'approfondimento: Superbonus 110% e irregolarità urbanistiche: l'abuso non è tollerato, la discordanza a volte sì

 

Aliquota IVA applicabile

Per gli interventi agevolati con il Superbonus del 110%  l'aliquota IVA applicabile può essere del 4%, del 10% o del 22%: dipende dal tipo di bene o servizio acquistato, dal tipo di unità immobiliare in cui viene effettuato l'intervento e dal tipo di eventuale autorizzazione comunale richiesta.

Per la maggior parte dei lavori si applica l'IVA la 10%. Per esempio l'applicazione di questa aliquota è possibile per le prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto, di prestazioni d'opera o di fornitura con posa in opera, per le manutenzioni ordinarie e straordinarie, per i restauri conservativi e le ristrutturazioni edilizie su fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata comprensive dei beni finiti. Si applica quindi il 10% per l'acquisto di materie prime o semilavorati compresi i servizi di posa in opera.

Le persone fisiche calcolano la detrazione IRPEF del 110% sull'importo della fattura comprensivo di IVA.

 


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Superbonus 110% anche per gli interventi di demolizione e ricostruzione

Il Decreto Rilancio ha esteso il Superbonus alle ricostruzioni che il DL Semplificazioni sta rendendo più libere: è possibile la fruizione del superbonus 110%, e di tutti i bonus casa, anche alle ricostruzioni con aumento di volumetria.

Grazie alle modifiche - già ampiamente approfondite - introdotte dal DL Semplificazioni al dpr 380/2001, si allarga la nozione di demolizione e ricostruzione ricompresa nella categoria della ‘ristrutturazione’, comprendendo anche edifici ricostruiti “con diversa sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche” e con “incrementi di volumetria”.

Semplificando: mentre prima la ricostruzione con aumento di volumetria era considerata ‘nuova costruzione’ e quindi non agevolata dai bonus fiscali sul recupero edilizio, con le modifiche introdotte dovrebbe essere possibile fruire delle agevolazioni fiscali anche per gli ampliamenti.

Per saperne di più leggi l'approfondimento: Superbonus 110% anche per gli interventi di demolizione e ricostruzione: le novità del DL Rilancio

 

L'Agenzia delle Entrate, inoltre, nella risposta 455/2020 del 7 ottobre ha precisato che è possibile fruire del Superbonus per interventi di demolizione e ricostruzione dell'edificio a prescindere dalla condizione che lo stesso venga adibito ad abitazione principale.

Per saperne di più leggi l'approfondimento: Superbonus 110%: ok anche per demolizione e ricostruzione di una seconda abitazione non principale


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Applicazione SUPERBONUS, riepilogo

Riepilogando:

  • prime case e seconde case in condominio hanno diritto al superbonus del 110% per interventi antisismici e di riqualificazione energetica;

  • prime e seconde case unifamiliari hanno diritto al superbonus del 110% per interventi antisismici e di riqualificazione energetica;

  • immobili non residenziali (cd. beni merce o magazzini), a patto che si abbia un titolo amministrativo da cui risulti chiaramente che i lavori porteranno anche un cambio di destinazione d’uso in abitativo. Per saperne di più leggi l'articolo: Superbonus 110%: ok anche per immobili non residenziali ma con cambio di destinazione d'uso. Ecco come fare
  • la detrazione non si applica alle unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9 (abitazioni di tipo signorile, ville e castelli ovvero palazzi di eminenti pregi artistici o storici).

Attenzione - In una recente risposta pubblicata nella sezione "La Posta di Fisco Oggi", l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che esiste un preciso limite al numero degli immobili per i quali è possibile richiedere il Superbonus 110% da parte dello stesso proprietario, ma la regola ha delle eccezioni. Per saperne di più leggi l'articolo: Superbonus 110%: su quante unità immobiliari si può ottenere? Differenze per Ecobonus, Sismabonus e condomini

Attenzione - Nella risposta 542/2020 del 4 novembre, l'Agenzia delle Entrate ha fornito un importante chiarimento sulla questione dell’individuazione dell’accesso autonomo dall’esterno per le unità immobiliari nell’ambito di edifici plurifamiliari, precisando che per la fruizione del Superbonus, l'accesso si considera autonomo anche se avviene tramite strada privata e/o in multiproprietà o attraverso un terreno di utilizzo comune ma non esclusivo. Per saperne di più leggi l'articolo: Superbonus 110% in condominio: ok anche con l'accesso in comune! Le ultime novità

 

Queste le possibilità per usufruire del bonus:

  • utilizzo per sé del credito d’imposta e quindi, per esempio, se ha fatto lavori per 20mila euro disporrà di un credito di 22mila euro e potrà pagare per 5 anni 4.400 euro di tasse in meno.

  • trasferimento del credito (cessione) alla ditta che ha eseguito i lavori, che lo userà a sua volta per incassarlo subito trasferendolo a un’impresa più grande o a una banca, oppure lo terrà per sé per pagare meno tasse. Se, invece, l’impresa non volesse accettare il credito corrispondente, il privato potrà girarlo ad una banca.

I professionisti sono chiamati a rilasciare le attestazioni e obbligati a stipulare una polizza di assicurazione della responsabilità civilecon massimale adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette attestazioni: il fine ultimo è quello di garantire ai propri clienti (e al bilancio dello Stato) il risarcimento dei danni eventualmente provocati dall'attività prestata.

Per saperne di più leggi l'articolo: Superbonus 110%, pronti Decreto Prezzi e Decreto Asseverazioni! Le anticipazioni del ministro Patuanelli


 

Ecobonus Superbonus Sismabonus Bonus Facciate Ristrutturazione ... situazioni miste

... in fase di aggiornamento ...

 


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La cessione del credito

La Cessione del Credito dell'Ecobonus

Gli artt. 14 e 16 del decreto legge 63/2013 prevedono la possibilità di cedere il credito corrispondente alle detrazioni spettanti per interventi di riqualificazione energetica (Ecobonus).

Nello specifico, i soggetti che sostengono spese per interventi finalizzati, rispettivamente, alla riqualificazione energetica degli edifici, in luogo della detrazione, possono optare per la cessione del corrispondente credito ai fornitori che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito.

In estrema sintesi, il meccanismo delle detrazioni prevede che si recuperi sotto forma di riduzione dell’imposta da pagare negli anni a venire una quota parte di spesa sostenuta per effettuare interventi di riqualificazione di edifici esistenti.
Questo presuppone almeno 3 fatti:

  1. che il soggetto abbia i soldi per sostenere la spesa, o che sia meritorio di credito da parte di un soggetto finanziatore (leggasi banca);

  2. che il soggetto abbia una capienza fiscale (ovvero, imposte da pagare) sufficienti ad assorbire la detrazione generata dalla spesa sostenuta. Questo aspetto deve essere vero per l’intera durata della detrazione, implicando quindi un reddito annuo certo, abbastanza costante e “importante”: se infatti la detrazione supera l’ammontare delle imposte da pagare, non si genera un credito ma, semplicemente, si perde parte del beneficio fiscale maturato;

  3. che il soggetto abbia una aspettativa di vita sufficiente per godere sino in fondo delle detrazioni (ovvero, sia sufficientemente giovane per fruire di un beneficio fiscale che dura dai 5 ai 10 anni).

 

Cessione credito Superbonus: le novità

L'art.121 del DL Rilancio non prevede nessuna limitazione alla cessione, anche parziale, delle detrazioni fiscali derivanti dalla generalità degli interventi, compresi quelli che consentono di fruire del "bonus facciate". Possibilità anche modulata sulla base di due stati di avanzamento dei lavori e di un saldo.

Rimandando all'approfondimento dedicato per tutti i dettagli, elenchiamo le novità in pillole della cessione del credito per il Superbonus 110%, anche in funzione dei chiarimenti - costanti - dell'Agenzia delle Entrate in merito:

  • il credito di imposta è di importo pari alla detrazione spettante e può essere ceduto anche a istituti di credito e gli altri intermediari finanziari;

  • la trasformazione della detrazione in credito di imposta opera solo all’atto della cessione ad altri soggetti;

  • introdotta la possibilità di esercitare la predetta opzione in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei lavori;

  • precisati gli interventi per cui spetta l’agevolazione nel caso di restauro delle facciate;

  • nel caso di trasformazione in crediti di imposta, non si applica il divieto di compensazione in presenza di debiti iscritti a ruolo, per imposte erariali ed accessori, di ammontare superiore a 1.500 euro;

  • per l’esercizio dell’opzione è possibile avvalersi dei soggetti che possono presentare le dichiarazioni in via telematica;

  • è possibile cedere del credito corrispondente alla detrazione spettante per le spese, sostenute nel 2020, relative agli interventi di riqualificazione energetica (cioè Ecobonus, anche maggiorato dal Superbonus, ma vale anche per Sismabonus e Bonus Facciate) da parte del professionista forfetario al proprio genitore, che ha finanziato i lavori di acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi. Per saperne di più, leggi l'articolo: Ecobonus: ok alla cessione del credito tra professionista forfettario e genitore

  • un cittadino frontaliero che paga le tasse esclusivamente in Svizzera, dove svolge la sua attività lavorativa a 20 chilometri dal confine e che in Italia è comproprietario al 50% con la moglie della casa in cui vive, potrà accedere al Superbonus 110% tramite lo sconto in fattura o la cessione del credito essendo titolare di reddito fondiario. Per saperne di più, leggi l'articolo: Superbonus 110%: cessione del credito o sconto in fattura ok per il frontaliero con reddito fondiario
  • è possibile, per un cittadino iscritto all'Aire, fiscalmente residente all’estero, accedere al Superbonus 110% per i lavori condominiali effettuati sull’immobile che detiene in Italia, ma solamente tramite l'opzione della cessione del credito o dello sconto in fattura. Per saperne di più, leggi l'articolo: Superbonus 110%: non conta la residenza, chi vive all'estero può cedere il credito o farsi scontare la fattura
  • il libero professionista a regime forfetario, incapiente e, quindi, senza possibilità di applicare detrazioni fiscali, può cedere alla banca il credito d’imposta corrispondente al Superbonus 110% spettante per la ristrutturazione di un immobile situato in una zona sismica interessata dall’agevolazione. Per saperne di più, leggi l'articolo: Cessione credito Superbonus 110%: le regole per il professionista forfetario incapiente


Segnaliamo che l'Agenzia delle Entrate ha implementato il software Comunicazione cessione crediti/sconti (CCIRE) che dovrà essere usato per lo scambio della cessione dei crediti, rendendo inoltre disponibile un manuale utente in pdf, scaricabile in allegato. La comunicazione avviene utilizzando la procedura telematica disponibile nell’area riservata Entratel/Fisconline. Dopo l’autenticazione, è possibile accedere alla procedura seguendo il percorso: "La mia scrivania / Servizi per / Comunicare e poi selezionando “Comunicazione opzione cessione/sconto - ecobonus e sismabonus (singole unità immobiliari)".

 
Per saperne di più leggi l'articolo: Superbonus 110%, ecco la circolare attuativa dell'Agenzia delle Entrate con regole e modello cessione crediti


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EcoBonus: definizioni principali

Ecobonus

L'Ecobonus è stato istituito dalla legge 296/2006 (commi da 344 a 347) e dall'art.14 del decreto-legge 63/2013 come convertito dalla legge 90/2013 e come modificato dalla legge 205/2017 (Legge di Bilancio 2018).

Si tratta della detrazione Irpef o Ires (dal 50 al 75% delle spese sostenute) riconosciuta ai contribuenti (privati e società) che effettuano lavori per il risparmio energetico su edifici esistenti.

Il bonus viene erogato nella forma di riduzione delle imposte dovute, in 10 rate annuali di pari importo. 

Ecosismabonus

La legge di Bilancio 2018 ha introdotto una nuova detrazione quando si realizzano interventi su parti comuni di edifici condominiali, ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3, finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica (cd. Ecosismabonus).

In questi casi, dal 2018 si può usufruire di una detrazione pari:

  • all’80%, se i lavori determinano il passaggio a una classe di rischio inferiore;

  • all’85%, se gli interventi determinano il passaggio a due classi di rischio inferiori.

La detrazione va ripartita in 10 quote annuali di pari importo e si applica su un ammontare delle spese non superiore a 136.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio.


Le FAQ sul Superbonus: una raccolta completa

Le svariate, utilissime e aggiornatissime FAQ (ministeriali, di ENEA, dell'Agenzia dell'Entrate e di altri enti/organizzazioni/associazioni) sul Superbonus 110% riguardano tre tipologie di 'bonus': il Sismabonus e l'Ecobonus maggiorati (cioè portati al 110%) e il Bonus Facciate, che resta al 90% di default ma per il quale le novità sono rappresentate dalla duplice opzione (sconto in fattura e cessione del credito, proprio come per i primi due). Le FAQ affrontano, di fatto, tutti gli aspetti di interesse dei bonus edilizi protagonisti del Superbonus, casi di 'tutti i giorni' che trovano, all'interno di questo contenitore, una risposta - anche operativa - di aiuto per chi ha alcuni dubbi in merito.

Per saperne di più leggi l'articolo: Superbonus 110%: tutte le FAQ su Sismabonus ed Ecobonus maggiorati e Bonus Facciate con sconto o cessione credito

[Modificato da MARIOCAPALBO 24/11/2020 10:27]

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