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Autoconsumo collettivo

Ultimo Aggiornamento: 14/12/2020 13:19
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14/12/2020 13:07



Con il via libera del decreto Milleproroghe, pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo scorso febbraio, e la Delibera ARERA dello scorso 4 Agosto decollano in Italia le comunità energetiche e l’autoconsumo collettivo di energia rinnovabile. Comunità, condomini, famiglie e imprese potranno finalmente autoprodurre e autoconsumare collettivamente energia pulita.


L’art. 42-bis del Decreto Milleproroghe (DL 162/2019), convertito in legge il 28 febbraio 2020, ha introdotto in Italia le configurazioni di autoconsumo collettivo e di comunità energetiche, anticipando il recepimento della Direttiva UE 2019/944 sul mercato interno dell’energia elettrica e la Direttiva UE 2018/2001 sulla promozione dell’energia da fonti rinnovabili, previsto rispettivamente entro il 31 dicembre 2020 ed entro il 30 giugno 2021.


In particolare, il dettato normativo anticipa alcune previsioni della normativa europea, consentendo di condividere l’energia prodotta da impianti, obbligatoriamente alimentati da fonti rinnovabili, di potenza non superiore a 200 kW, tra soggetti che si trovano nello stesso edificio in cui l’energia è prodotta (autoconsumo collettivo), o che sono connessi alla stessa porzione di rete di distribuzione in bassa tensione (comunità energetiche).


Per dare attuazione, il Milleproroghe ha dato mandato al Ministero per lo Sviluppo Economico di stabilire un incentivo a sostegno di tali configurazioni e all’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), di definire le eventuali componenti tariffarie della bolletta da non applicare all’energia condivisa.


Pertanto, l’ARERA, dopo una consultazione pubblica, con la Delibera 318/2020 dello scorso 4 agosto ha stabilito il quadro regolatorio per l’accesso a queste configurazioni e per la restituzione delle componenti in bolletta. A tal fine, il referente dell’iniziativa (che può essere un produttore non membro della configurazione stessa) dovrà presentare istanza al Gestore dei Servizi Energetici (GSE), comunicando l’elenco dei partecipanti, in cui specifica il tipo di soggetto e utenza, il codice POD e il rispetto dei requisiti previsti dal Milleproroghe. A seguito delle verifiche da parte del GSE, dovrà stipulare con questo un contratto di 20 anni che regola l’erogazione della restituzione delle componenti in bolletta e dell’incentivo definito dal Mise.


La restituzione comprende una parte delle componenti di trasmissione e distribuzione e, solo per l’autoconsumo collettivo, le perdite di rete evitate, per un ammontare pari a circa 8-9€/MWh per il 2020. Il Ministro dello Sviluppo Economico Patuanelli ha poi recentemente siglato il decreto che stabilisce la tariffa incentivante per l’energia condivisa in tali configurazioni, pari a 100€/MWh per l’autoconsumo collettivo e 110€/MWh per le comunità energetiche. L’energia che invece non viene condivisa, ma immessa in rete, può essere venduta al mercato o al Gse tramite il Ritiro Dedicato. Inoltre, il Decreto permette, agli impianti entrati in esercizio dopo il 1° marzo 2020 che beneficiano dello Scambio sul Posto, di sostituire questo regime con una delle due configurazioni di autoconsumo collettivo o comunità energetica, accedendo ai relativi incentivi.


Su tali configurazioni è inoltre intervenuto il DL Rilancio prevedendo con l’art. 119 la possibilità di beneficiare del Superbonus al 110% per la realizzazione dei primi 20 kW dell’impianto: in questo caso, è possibile ricevere solo la restituzione delle componenti in bolletta per l’energia condivisa, mentre le eccedenze vanno cedute al GSE tramite Ritiro Dedicato.


Inoltre, esclude dall’esercizio di attività commerciale gli impianti fino a 200 kW gestiti da autoconsumatori collettivi e comunità energetiche, permettendo, quindi, di beneficiare della detrazione fiscale al 50%, prevista dal Testo Unico delle Imposte sui Redditi, per la loro realizzazione (precedentemente il limite era a 20 kW).

NEWS
Autoconsumo collettivo e comunità energetiche:
novità in Gazzetta Ufficiale
Autoconsumo collettivo – nuova era per l'energia - Studio Favari

E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto 16 settembre 2020  dal titolo “Individuazione della tariffa incentivante per la remunerazione degli impianti a fonti rinnovabili inseriti nelle configurazioni sperimentali di autoconsumo collettivo e comunità energetiche rinnovabili, in attuazione dell’articolo 42-bis, comma 9, del decreto-legge n. 162/2019, convertito dalla legge n. 8/2020”.
Il documento fissa gli incentivi per gli impianti a fonti rinnovabili inseriti in schemi di autoconsumo collettivo e comunità energetiche.

Ecco i sette articoli di cui è composto:

Decreto 16 settembre 2020

Art. 1 – Oggetto e campo di applicazione
1. Il presente decreto, in attuazione del comma 9 dell’art. 42-bis del decreto-legge n. 162/2019 e nel rispetto dei criteri ivi indicati, individua la tariffa incentivante per la remunerazione degli impianti a fonti rinnovabili inseriti nelle configurazioni per l’autoconsumo collettivo da fonti rinnovabili e nelle comunita’ energetiche rinnovabili, come disciplinate dallo stesso art. 42-bis e regolate da ARERA con deliberazione n. 318/2020/R/eel del 4 agosto 2020. Il presente decreto, in attuazione dell’art. 119, comma 7, del decreto-legge n. 34/2020 individua inoltre i limiti e le modalita’ relativi all’utilizzo e alla valorizzazione dell’energia condivisa prodotta da impianti fotovoltaici che accedono alle detrazioni stabilite dal medesimo art. 119.
2. Il presente decreto si applica alle configurazioni di autoconsumo collettivo a alle comunita’ energetiche rinnovabili di cui al comma 1 realizzate con impianti a fonti rinnovabili, ivi inclusi i potenziamenti, entrati in esercizio a decorrere dal 1° marzo 2020 ed entro i sessanta giorni successivi alla data di entrata in vigore del provvedimento di recepimento della direttiva (UE) 2018/2001 e per i quali il GSE abbia svolto con esito positivo la verifica di cui all’art. 4.6 dell’allegato A alla deliberazione ARERA n. 318/2020/R/eel del 4 agosto 2020.
3. Restano fermi gli obblighi di registrazione degli impianti sul sistema GAUDI’.

Art. 2 – Definizioni
1. Ai fini del presente decreto, si applicano le definizioni di cui alla deliberazione ARERA n. 318/2020/R/eel del 4 agosto 2020 e, per quanto ivi non previsto, all’art. 2 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 luglio 2019.

Art. 3 – Tariffa incentivante e periodo di diritto
1. Fermo restando quanto previsto al comma 2, l’energia elettrica prodotta da ciascuno degli impianti a fonti rinnovabili facenti parte delle configurazioni di autoconsumo collettivo ovvero di comunita’ energetiche rinnovabili e che risulti condivisa ha diritto, per un periodo di 20 anni, ad una tariffa incentivante in forma di tariffa premio pari a:
a) 100 €/MWh nel caso in cui l’impianto di produzione faccia parte di una configurazione di autoconsumo collettivo;
b) 110 €/MWh nel caso in cui l’impianto faccia parte di una comunita’ energetica rinnovabile.
2. L’intera energia prodotta e immessa in rete resta nella disponibilita’ del referente della configurazione, con facolta’ di
cessione al GSE con le modalita’ di cui all’art. 13, comma 3, del decreto legislativo n. 387/2003, fermo restando l’obbligo di cessione previsto per l’energia elettrica non autoconsumata o non condivisa, sottesa alla quota di potenza che acceda al Superbonus.
3. Ai fini di quanto previsto dall’art. 119, comma 7, del decreto-legge n. 34/2020, il comma 1 non si applica all’energia elettrica condivisa sottesa alla quota di potenza di impianti fotovoltaici che ha accesso al Superbonus, per la quale resta fermo il diritto al contributo per l’autoconsumo collettivo previsto dalla regolazione di ARERA, nonche’ l’obbligo di cessione gia’ richiamato al comma 2.
4. Il periodo di diritto alle tariffe incentivanti di cui al comma 1 e’ considerato al netto di eventuali fermate, disposte dalle competenti autorita’, secondo la normativa vigente, per problemi connessi alla sicurezza della rete elettrica riconosciuti dal gestore di rete, per eventi calamitosi riconosciuti dalle competenti autorita’, per altre cause di forza maggiore riscontrate dal GSE. A tal fine, il GSE riconosce, a fronte di motivate e documentate richieste, un’estensione del periodo nominale di diritto, pari al periodo complessivo di fermate di cui al presente comma. Il periodo per il quale si ha diritto ai meccanismi incentivanti e’ inoltre considerato al netto di eventuali fermate per la realizzazione di interventi di potenziamento, anche eseguiti successivamente alla data ultima per l’accesso alle tariffe incentivanti, di cui all’art. 1, comma 2. In tale ultimo caso, si applica la procedura di riconoscimento di cui al presente comma e l’estensione del periodo nominale di diritto non puo’ essere comunque superiore a dodici mesi, fermo restando il diritto alle predette tariffe solo sui potenziamenti entrati in esercizio nei termini temporali di cui allo stesso art. 1, comma 2.
5. Per ciascun impianto facente parte della configurazione di autoconsumo collettivo o di comunita’ di energia rinnovabile, il diritto alla tariffa di cui al comma 1 decorre dalla data di decorrenza del contratto di cui al punto 4.6 della delibera ARERA n. 318/2020/R/eel del 4 agosto 2020, se l’impianto e’ in esercizio, ovvero dalla data di entrata in esercizio commerciale dell’impianto, se successiva. Per gli impianti entrati in esercizio nel periodo dal 1° marzo 2020 alla data di entrata in vigore del presente decreto, la data di decorrenza dell’incentivo non puo’ essere antecedente alla data di entrata in vigore del presente decreto ed e’ indicata dal referente.
6. I soggetti che beneficiano dello scambio sul posto per impianti a fonti rinnovabili entrati in esercizio nel periodo intercorrente dal 1° marzo 2020 fino a sessanta giorni successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto possono recedere della convenzione di scambio sul posto con il GSE ai fini dell’inserimento dei medesimi impianti in configurazioni di autoconsumo collettivo o di comunita’ di energia rinnovabile e dell’accesso alla tariffa incentivante di cui al presente decreto, con effetti decorrenti dalla data indicata dal referente, comunque successiva alla data di chiusura della medesima convenzione.

Art. 4 – Modalita’ di accesso ed erogazione  della tariffa incentivante
1. L’istanza di accesso alla tariffa di cui all’art. 3 e’ effettuata con le modalita’ previste dal punto 4.2 della deliberazione ARERA n. 318/2020/R/eel del 4 agosto 2020.
2. L’erogazione della tariffa di cui all’art. 3 avviene nell’ambito dell’erogazione del contributo per la valorizzazione e
l’incentivazione dell’autoconsumo collettivo di cui all’art. 8 della deliberazione ARERA n. 318/2020/R/eel del 4 agosto 2020, secondo le modalita’ ivi indicate.
3. Nei casi previsti , il GSE acquisisce l’informazione antimafia.
4. Agli impianti che beneficiano delle tariffe di cui al presente decreto si applica il comma 1 dell’art. 25 del decreto-legge n. 91 del 2014, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116. A tale fine, il corrispettivo dovuto al GSE per la copertura dei costi amministrativi sostenuti dallo stesso GSE e’ pari a quello stabilito dal decreto ministeriale 24 dicembre 2014 per gli impianti in scambio sul posto.

Art. 5 – Cumulabilita’ di incentivi
1. Per gli enti territoriali e locali, le tariffe di cui al presente decreto non sono cumulabili con gli incentivi di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 luglio 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 186 del 9 agosto 2019, ne’ con il meccanismo dello scambio sul posto.
2. Per i soggetti diversi da quelli di cui al comma 1, le tariffe di cui al presente decreto sono cumulabili esclusivamente con:
a) la detrazione di cui all’art. 16-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 917/1986;
b) la detrazione del 110%, nei limiti e alle condizioni stabilite dall’art. 3, comma 3.

Art. 6 – Attivita’ di monitoraggio
1. In attuazione del comma 9, lettera b), dell’art. 42-bis del decreto-legge n. 162/2019, il GSE pubblica, con cadenza semestrale, un bollettino su ciascuna delle configurazioni di cui al presente decreto, che contenga le seguenti informazioni con distribuzione almeno su base regionale:
a) potenza degli impianti e tecnologie impiegate;
b) quantita’ di energia elettrica immessa in rete e condivisa;
c) quantita’ di risorse incentivanti erogate, distinte per ciascuna configurazione e con evidenza delle risorse erogate per energia condivisa e non condivisa; tali risorse, integrate, con specifica evidenza, con quelle relati ve al contributo per la valorizzazione e l’incentivazione dell’autoconsumo collettivo, sono comparate con gli oneri che si sarebbero sostenuti qualora gli stessi impianti avessero avuto accesso al meccanismo dello scambio sul posto, con energia scambiata pari a quella condivisa, considerando anche i costi dell’esenzione implicita dagli oneri generali di sistema per le configurazioni di autoconsumo singolo;
d) tipologia dei beneficiari;
e) tempi medi per il riconoscimento delle configurazioni di autoconsumo collettivo da fonti e di comunita’ di energia rinnovabile ai fini dell’accesso alla regolazione ARERA e per il riconoscimento
degli incentivi;
f) proposte per una maggiore efficacia o efficienza delle misure.
2. Il GSE predispone una sezione del proprio sito internet dedicata alle configurazioni di autoconsumo collettivo e alle comunita’ di energia rinnovabile. La sezione e’ funzionale al supporto per ottenere il riconoscimento, da parte dello stesso GSE, ai fini dell’accesso alla regolazione prevista nel caso di «autoconsumo collettivo da fonti rinnovabili» o di «comunita’ di energia rinnovabile» e ai fini dell’accesso agli incentivi di cui al presente decreto. In tale ambito il GSE, in coerenza con quanto disposto all’art. 11 della deliberazione ARERA n. 318/2020/R/eel del 4 agosto 2020, fornisce ai beneficiari delle tariffe di cui al presente decreto informazioni sull’andamento dell’energia immessa in rete, di quella condivisa e di quella prelevata dalla rete da ciascun componente delle configurazioni di autoconsumo collettivo e comunita’ di energia rinnovabile.

Art. 7 – Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 16 settembre 2020

Il Ministro: Patuanelli

Registrato alla Corte dei conti il 6 novembre 2020
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero delle politiche agricole, reg.ne n. 921


[Modificato da MARIOCAPALBO 14/12/2020 13:19]

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