17/08/2021 12:13 | |
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Tutti gli impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile, quindi compresi gli impianti solari, idroelettrici, eolici ed altri ancora godono di aliquota IVA agevolata al 10% come previsto nel DPR 633/72 tab. A, 127-sexies, parte III°. |
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- Obiettivo dell’incentivo: diminuire il costo di investimento per la realizzazione dell’impianto ad energia solare riconoscendo un credito di imposta recuperabile in 10 anni.
- Valore dell’incentivo: 50% del costo di acquisto totale dell’impianto fotovoltaico comprese le spese accessorie e l’IVA di legge (10%)
- Destinatari dell’incentivo: privati.
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Detrazione fiscale del 110% per installazione impianti fotovoltaici
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Scambio sul posto (ssp) |
- Obiettivo: consentire ai produttori di energia elettrica da fonti rinnovabili di usufruire della corrente elettrica prodotta dall’impianto solare e non immediatamente consumata.
- Valore dell’incentivo: l’energia elettrica prodotta dall’impianto e non immediatamente consumata, attraverso un contatore ENEL bidirezionale, viene contabilizzata. Il GSE (Gestore Servizi Energetici) periodicamente riceve dall’ENEL i valori di energia immessa in rete e provvede a valorizzarli secondo andamento del mercato dell’energia ed a bonificare al produttore il corrispondente valore. L’energia immessa in rete viene valorizzata mediamente tra 0,08 e 0,13 €/Kwh. Il suo valore non è fisso.
- Destinatari: privati ed aziende
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Ritiro Dedicato
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ll Ritiro Dedicato è una modalità semplificata a disposizione dei produttori per la commercializzazione dell'energia elettrica prodotta e immessa in rete, attiva dal 1 gennaio 2008.
Consiste nella cessione al GSE dell'energia elettrica immessa in rete dagli impianti che vi possono accedere, su richiesta del produttore e in alternativa al libero mercato, secondo principi di semplicità procedurale e applicando condizioni economiche di mercato. Il GSE corrisponde infatti al produttore un determinato prezzo per ogni kWh immesso in rete.
I ricavi derivanti ai produttori dalla vendita al GSE dell'energia elettrica si sommano quindi a quelli conseguiti dagli eventuali meccanismi di incentivazione a eccezione del caso in cui si applichino prezzi fissi onnicomprensivi, inclusivi dell'incentivo, per il ritiro dell'energia elettrica immessa in rete. Possono richiedere l'accesso al Ritiro Dedicato gli impianti alimentati da fonti rinnovabili e non rinnovabili che rispondano alle seguenti condizioni:
- potenza apparente nominale inferiore a 10 MVA alimentati da fonti rinnovabili, compresa la produzione imputabile delle centrali ibride;
- potenza qualsiasi per impianti che producano energia elettrica dalle seguenti fonti rinnovabili: eolica, solare, geotermica, del moto ondoso, maremotrice, idraulica (limitatamente agli impianti ad acqua fluente);
- potenza apparente nominale inferiore a 10 MVA alimentati da fonti non rinnovabili, compresa la produzione non imputabile delle centrali ibride;
- potenza apparente nominale uguale o superiore a 10 MVA, alimentati da fonti rinnovabili (diverse dalla fonte eolica, solare, geotermica, del moto ondoso, maremotrice e idraulica) limitatamente, per quest'ultima, agli impianti ad acqua fluente purché nella titolarità di un autoproduttore.
Gli impianti che accedono ai meccanismi di incentivazione per i quali è previsto il riconoscimento di una Tariffa Onnicomprensiva (incentivo + ricavo da vendita dell'energia) non possono accedere al servizio di Ritiro Dedicato.
Nello specifico quindi non possono accedere gli impianti fotovoltaici incentivati dal D.M. 05 Luglio 2012 (quinto Conto Energia) o D.M. 05 Maggio 2011 (quarto Conto Energia per i soli impianti con Tariffa Onnicomprensiva), e gli impianti alimentati a fonti rinnovabili (non fotovoltaici) incentivati dal D.M. 18 Dicembre 2008, dal D.M. 06 Luglio 2012 e dal D.M. 23 Giugno 2016.
Il Ritiro Dedicato, infine, non è compatibile con il servizio di Scambio sul Posto.
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- Incentivi rimozione amianto
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Autoconsumo & Comunità energetiche e fotvoltaico |
Oltre a fruire degli incentivi per il fotovoltaico per le aziende del 2021, le imprese o cittadini privati, possono anche entrare a far parte di una comunità energetica.
Una comunità energetica si basa sul concetto di autoconsumo collettivo dell’energia. L’autoconsumo collettivo è fatto da una pluralità di soggetti produttori e consumatori che, nel caso specifico delle imprese, fanno parte della stessa stessa cabina elettrica di media/bassa tensione.
La disposizioni in vigore stabiliscono che i soggetti che partecipano alla C.E. devono produrre energia destinata al proprio consumo con impianti alimentati da fonti rinnovabili di potenza complessiva non superiore a 200 kW. Per condividere l’energia prodotta, gli utenti possono utilizzare le reti di distribuzione già esistenti e utilizzare forme di autoconsumo virtuale.
La partecipazione alla Comunità Energetica è aperta a tutti gli utenti sotto la stessa cabina elettrica. Pertanto possono far parte della C.R. anche soggetti come le imprese. In particolare, queste ultime possono farne parte anche se hanno usufruito degli incentivi per il fotovoltaico per le aziende a patto di averne installato uno dopo il primo marzo 2020. Quest’ultima in particolare è una condizione prioritaria per accedere agli ulteriori incentivi della C.E.
Qualora un impresa o il privato decida di far parte di una C.E: potrà usufruire anche dei seguenti due vantaggi, i seguenti:
Per promuovere l’utilizzo di sistemi di accumulo e la coincidenza fra produzione e consumo, è stata stabilita una tariffa d’incentivo, cumulabile con gli incentivi per il fotovoltaico per le aziende. Per quanto riguarda l’energia condivisa nell’ambito delle comunità energetiche la tariffa incentivante è di 110 €/MWh. La norma inoltre prevede anche la restituzione di alcune voci in bolletta a fronte dell’evitata trasmissione dell’energia in rete che questi impianti permettono. La somma di tutti i benefici derivanti dalla restituzione delle voci in bolletta ammonterebbe a circa 150-170 €/MWh.
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Accanto alla parola repowering è molto utilizzata anche quella revamping. Che prende il nome dal verbo inglese “to revamp”, cioè rimodernare. Questo ci consente di comprendere come i processi che portano al revamping e al repowering siano del tutto simili, ma esiste anche una differenza sostanziale: le modifiche introdotte con il revamping, in grado comunque di assicurare una maggiore generazione, sono infatti effettuate senza incrementare la potenza nominale dell’impianto. Ma perché effettuare una scelta di questo tipo, rinunciando al maggiore aumento di produttività del repowering? A parte il tema dei costi, a favore del revamping – come vedremo meglio in seguito – ci sono delle ragioni di natura normativa: ovvero la volontà di evitare le complicazioni burocratiche legate all’aumento di potenza dell’impianto stesso, che potrebbe- a determinate condizioni – essere incompatibile con il mantenimento degli incentivi ottenuti. Inoltre, a seconda della zona, il repowering può essere reso difficoltoso dalla possibile congestione della rete. |
BONUS ALBERGHI
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BONUS ALBERGHI
Il Decreto Agosto 2020 ha reintrodotto il Tax Credit per riqualificazione delle strutture ricettive (il cosiddetto “Bonus Alberghi”), una misura che prevede un credito d’imposta pari al 65% per le spese sostenute dalle strutture ricettive nei periodi d’imposta 2020 e 2021 per la riqualificazione dei propri immobili (per sapere di più leggi Ritorna il Bonus alberghi, detrazioni al 65% per le riqualificazioni).
Possono beneficiare dell’agevolazione:
- alberghi, villaggi albergo, residenze turistico-alberghiere, alberghi diffusi;
- agriturismi;
- stabilimenti termali;
- strutture ricettive all’aria aperta.
Per quanto riguarda gli interventi di efficientamento energetico, sono agevolabili:
- sostituzione di impianti di climatizzazione con caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione; pompe di calore ad alta efficienza; impianti di cogenerazione o trigenerazione ad alto rendimento;
- installazione di impianti fotovoltaici;
- installazione di pannelli solari termici;
- installazione di schermature solari esterne;
- interventi sull'involucro edilizio;
- realizzazione di impianti elettrici, termici e idraulici finalizzati alla riduzione del consumo energetico (impianti di riscaldamento ad alta efficienza, sensori termici, illuminazioni led, attrezzature a classe energetica A, A+, A++, A+++).
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reverse charge |
Il reverse charge (c.d. “inversione contabile”) è un particolare metodo di applicazione dell’IVA che consente di effettuare l’inversione contabile della suddetta imposta direttamente sul destinatario della cessione del bene o della prestazione di servizio, anziché sul cedente.
Solitamente, in una transazione tra due soggetti ai fini IVA il fornitore applica l’aliquota in fattura addebitandone il pagamento al cliente e successivamente contribuendo la somma allo Stato. Tuttavia, questo procedimento lascia spazio e possibilità ad evasione fiscale da parte dei soggetti commissionati che trattengono l’ammontare dell’imposta. Quindi, di regola, è il cedente/prestatore a emettere la fattura e ad addebitare l’Iva, ma tanto non avviene nelle speciali ipotesi di reverse charge ove è il cessionario/utilizzatore del servizio a dover emettere un’autofattura da registrare sia nel registro Iva delle fatture emesse, che in quello degli acquisti.
In buona sostanza, l’inversione contabile è una deviazione alla normale contribuzione dell’IVA e prevede che sia il committente del servizio a pagare direttamente l’IVA in luogo del fornitore.
L’effetto fondamentale del reverse charge è, dunque, lo spostamento del carico tributario IVA dal venditore all’acquirente, con conseguente pagamento dell’imposta da parte di quest’ultimo: l’onere IVA si sposta, pertanto, dal cedente al cessionario nel caso di cessione di beni e dal prestatore al committente nel caso di prestazioni di servizi.
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[Modificato da MARIOCAPALBO 29/08/2021 11:22] |
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29/08/2021 11:08 | |
CREDITO DI IMPOSTA PER IL SUD E BONUS MEZZOGIORNO
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Ti trovi al Sud Italia, precisamente in Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise, Sardegna e Abruzzo? Per la tua azienda c’è un occasione particolarmente invitante, il Credito d’imposta per il Sud, o Bonus Mezzogiorno.
Se la produzione di energia elettrica è funzionale alla tua attività, e non operi nel settore della produzione e distribuzione di energia e infrastrutture energetiche, o nell’industria siderurgica, carbonifera, costruzione navale, fibre sintetiche, e trasporti, questa è sicuramente una grossa agevolazione da considerare.
Quale beneficio prevede il Bonus Sud? Un credito di imposta che varia dal 25% fino al 45%.
Cosa influisce sulla percentuale dello sgravio previsto? L’ubicazione del tuo stabilimento e la dimensione della tua impresa. Per essere certo di rientrare in queste agevolazioni, è saggio consultarsi con un esperto fiscale.
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Piano di transizione 4.0 |
Il Piano Nazionale Transizione 4.0 andrà ad agevolare tutti quegli investimenti che hanno stretta relazione con la transizione tecnologica e la sostenibilità ambientale. Dopo questa premessa che è facilmente intuibile come questo PNT 4.0 comprenda anche degli incentivi per il fotovoltaico per le aziende nel 2021.
Il Piano di Transizione è sostanzialmente frutto di alcune modifiche apportate al precedente Piano Industria 4.0, dal momento che a causa del Covid, quest’ultimo ne è uscito fortemente penalizzato. Nelle intenzione dei legislatori, grazie all’approvazione di questa misura, sarà più semplice e vantaggioso per le aziende con sede in Italia promuovere il proprio sviluppo green. La misura infatti dovrebbe sfruttare circa 24 miliardi di Euro di aiuti previsti dal Recovery Fund.
Sostanzialmente il Piano Transizione 4.0 subentra a misure come l’iper-ammortamento e super-ammortamento, ampliandone l’applicazione. Sarà infatti possibile usufruirne per investimenti in beni i beni strumentali materiali fra i quali rientrano appunto gli impianti fotovoltaici per le aziende.
Ma in cosa consistono questi incentivi per il fotovoltaico per le aziende nel 2021 di preciso? Sostanzialmente queste misure riguardano tre punti principali:
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Potenziamento dell’aliquota di ammortamento degli incentivi per il fotovoltaico per le aziende nel 2021. Questa passa infatti dal 6% del 2020 al 10% nel 2021 per un massimale di spesa non superiore ai 2 milioni di euro.
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Fruizione del credito d’imposta. In particolare, gli investimenti in beni strumentali e in beni immateriali non rientranti nel Piano Industria 4.0, potranno fruire del credito d’imposta in un anno. L’acquisto dei beni strumentali materiali potrà generare un credito fruibile nei successivi 3 anni.
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Estensione della durata del credito d’imposta. Il credito d’imposta potrà essere richiesto per ben 2 anni: 2021 e 2022! Si potrà richiedere solo per interventi e acquisti di beni strumentali contrattualizzati dal 16 novembre 2020 al 31/12/2022.
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FONDO NAZIONALE PER L’EFFICIENZA ENERGETICA
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FONDO NAZIONALE PER L’EFFICIENZA ENERGETICA
Il Fondo Nazionale per l’Efficienza Energetica è un fondo di natura rotativa destinato a sostenere gli interventi di efficienza energetica realizzati da imprese, ESCO, e Pubblica Amministrazione, su immobili, impianti e processi produttivi.
Il Fondo è Istituito presso il Ministero dello sviluppo economico (articolo 15, comma 1, del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102) ed è disciplinato dal decreto interministeriale 22 dicembre 2017. La gestione è affidata a Invitalia, presso cui bisogna inviare la domanda online registrandosi nell’area riservata: l’ammissibilità della domanda è valutata entro 60 giorno dalla ricezione della documentazione. Il Fondo Nazionale per l’Efficienza Energetica “misura a sportello”, quindi le domande sono valutate in base all’ordine cronologico di arrivo e non ci sono graduatorie. Le risorse finanziarie stanziate per l'incentivo ammontano a 310 milioni di euro.
Sono concessi due tipi di sostegno:
- finanziamenti a tasso agevolato dello 0,25% (cui è destinato il 70% delle risorse che annualmente confluiscono nel Fondo); la PA può avvalersi solamente di questo strumento di finanziamento;
- garanzie su singole operazioni di finanziamento che vengono richieste a istituti finanziari (cui è destinato il 30% delle risorse).
A propria volta la sezione del Fondo destinata alle garanzie prevede una riserva del 30% per gli interventi riguardanti reti o impianti di teleriscaldamento, mentre il 20% è indirizzato alla concessione di finanziamenti alla PA.
Gli invertenti agevolabili con il Fondo Nazionale per l’Efficienza Energetica riguardano:
- la riduzione dei consumi di energia nei processi delle industrie;
- la realizzazione e l’ampliamento di reti di teleriscaldamento;
- l’efficientamento di servizi ed infrastrutture pubbliche, compresa l’illuminazione;
- la riqualificazione energetica degli edifici.
L’agevolazione concessa dal Fondo Nazionale per l’Efficienza Energetica è cumulabile con altre agevolazioni previste da normative comunitarie, nazionali e regionali, entro le intensità di aiuto massime consentite dalla vigente normativa dell’Unione Europea in materia di aiuti di Stato.
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FONDO NAZIONALE PER L’EFFICIENZA ENERGETICA
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FONDO NAZIONALE PER L’EFFICIENZA ENERGETICA
Il Fondo Nazionale per l’Efficienza Energetica è un fondo di natura rotativa destinato a sostenere gli interventi di efficienza energetica realizzati da imprese, ESCO, e Pubblica Amministrazione, su immobili, impianti e processi produttivi.
Il Fondo è Istituito presso il Ministero dello sviluppo economico (articolo 15, comma 1, del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102) ed è disciplinato dal decreto interministeriale 22 dicembre 2017. La gestione è affidata a Invitalia, presso cui bisogna inviare la domanda online registrandosi nell’area riservata: l’ammissibilità della domanda è valutata entro 60 giorno dalla ricezione della documentazione. Il Fondo Nazionale per l’Efficienza Energetica “misura a sportello”, quindi le domande sono valutate in base all’ordine cronologico di arrivo e non ci sono graduatorie. Le risorse finanziarie stanziate per l'incentivo ammontano a 310 milioni di euro.
Sono concessi due tipi di sostegno:
- finanziamenti a tasso agevolato dello 0,25% (cui è destinato il 70% delle risorse che annualmente confluiscono nel Fondo); la PA può avvalersi solamente di questo strumento di finanziamento;
- garanzie su singole operazioni di finanziamento che vengono richieste a istituti finanziari (cui è destinato il 30% delle risorse).
A propria volta la sezione del Fondo destinata alle garanzie prevede una riserva del 30% per gli interventi riguardanti reti o impianti di teleriscaldamento, mentre il 20% è indirizzato alla concessione di finanziamenti alla PA.
Gli invertenti agevolabili con il Fondo Nazionale per l’Efficienza Energetica riguardano:
- la riduzione dei consumi di energia nei processi delle industrie;
- la realizzazione e l’ampliamento di reti di teleriscaldamento;
- l’efficientamento di servizi ed infrastrutture pubbliche, compresa l’illuminazione;
- la riqualificazione energetica degli edifici.
L’agevolazione concessa dal Fondo Nazionale per l’Efficienza Energetica è cumulabile con altre agevolazioni previste da normative comunitarie, nazionali e regionali, entro le intensità di aiuto massime consentite dalla vigente normativa dell’Unione Europea in materia di aiuti di Stato.
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[Modificato da MARIOCAPALBO 29/08/2021 11:14] |
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