TESTO INTEGRATO DELLE DISPOSIZIONI DELL’AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE PER LA REGOLAZIONE DELL’AUTOCONSUMO DIFFUSO
(TESTO INTEGRATO AUTOCONSUMO DIFFUSO – TIAD)
Allegato A
TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1 Definizioni
1.1 Ai fini del presente provvedimento si applicano le definizioni di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 79/99, di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 28/11, di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 199/21, di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 210/21, nonché le definizioni di cui all’articolo 1 del Testo Integrato Sistemi Semplici di Produzione e Consumo (TISSPC), le definizioni di cui all’articolo 1 del Testo Integrato Sistemi di Distribuzione Chiusi (TISDC), le definizioni di cui all’articolo 1 dell’Allegato A alla deliberazione 111/06, le definizioni di cui all’articolo 1 dell’Allegato A alla deliberazione ARG/elt 89/09, fatto salvo quanto diversamente disposto con le seguenti definizioni:
a)
alta tensione (AT) è una tensione nominale tra le fasi superiore a 35 kV einferiore a 220 kV;
b)
altissima tensione (AAT) è una tensione nominale tra le fasi uguale o superiore a 220 kV;
c)
autoconsumatore di energia rinnovabile è il soggetto previsto dall’articolo2, comma 1, lettera n), del decreto legislativo 199/21;
d)
autoconsumatore individuale di energia rinnovabile “a distanza” che utilizza la rete di distribuzione è l’autoconsumatore di energia
rinnovabile che rispetta i requisiti previsti dall’articolo 30, comma 1, lettera a), numero 2.2), del decreto legislativo 199/21;
e)
autoconsumatore individuale di energia rinnovabile “a distanza” con linea diretta è l’autoconsumatore di energia rinnovabile che rispetta i requisiti previsti dall’articolo 30, comma 1, lettera a), numero 1), del decreto legislativo 199/21 e che ha richiesto e ottenuto l’accesso al regime regolatorio e incentivante previsto per le forme di autoconsumo diffuso;
f)
bassa tensione (BT) è una tensione nominale tra le fasi uguale o inferiore a1 kV;
g)
cabina primaria è una qualsiasi stazione elettrica alimentata in alta o altissimatensione provvista di almeno un trasformatore alta/media tensione o altissima/media tensione dedicato alla rete di distribuzione ovvero alla connessione di un SDC;
h)
cliente attivo è il soggetto previsto dall’articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 210/21;
i)
cliente attivo “a distanza” che utilizza la rete di distribuzione è il clienteattivo che utilizza la rete di distribuzione per condividere l’energia elettrica prodotta e accumulata con uno o più impianti di produzione ubicati presso edifici o in siti diversi da quelli presso il quale il cliente attivo opera e consumarla nei punti di prelievo dei quali è titolare. Gli edifici o siti su cui sorgono gli impianti di produzione e di consumo devono essere nella piena disponibilità del cliente attivo. La titolarità e la gestione, compresi l’installazione, il funzionamento, il trattamento dei dati e la manutenzione degli eventuali impianti di produzione e di stoccaggio la cui produzione rileva ai fini della condivisione dell’energia elettrica operata dal cliente attivo, può essere in capo a un soggetto terzo, purché quest’ultimo sia soggetto alle istruzioni del cliente attivo;
j)
cliente finale è una persona fisica o giuridica che non esercita l’attività di distribuzione di energia elettrica e che preleva l’energia elettrica, per la quota di proprio uso finale, da una rete con obbligo di connessione di terzi anche attraverso sistemi di distribuzione chiusi o linee Il cliente finale è altresì il titolare del punto di connessione dell’unità di consumo individuata secondo le disposizioni di cui al TISSPC e dal medesimo gestita;
k)
comunità energetica dei cittadini è il soggetto che opera nel rispetto di quantostabilito dall’articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 210/21;
l)
comunità energetica rinnovabile o
comunità di energia rinnovabile è il soggetto che opera nel rispetto di quanto stabilito dall’articolo 31 del decreto legislativo 199/21;
m)
condominio è l’insieme dei sistemi conformi alla definizione di cui all’articolo 2, comma 2, lettera f), del decreto legislativo 102/14 e/o a cui sia applicabile la disciplina di cui agli articoli 1117 e 1117bis del Codice Civile;
n)
configurazione per l’autoconsumo diffuso è una configurazione rientrante inuna delle seguenti tipologie: gruppo di autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente;
- gruppo di clienti attivi che agiscono collettivamente;
- comunità energetica rinnovabile o comunità di energia rinnovabile;
- comunità energetica dei cittadini;
- autoconsumatore individuale di energia rinnovabile “a distanza” con lineadiretta;
- autoconsumatore individuale di energia rinnovabile “a distanza” che utilizza la rete di distribuzione;
- cliente attivo “a distanza” che utilizza la rete di distribuzione;
- o) CSEA è Cassa per i servizi energetici e ambientali;
p)
edificio è l’insieme dei sistemi conformi alla definizione di cui all’articolo 2,comma 1, lettera a), del decreto legislativo 192/05 e ricadenti nelle categorie di cui all’articolo 3 del DPR 412/93, ivi inclusi gli edifici polifunzionali, e dei relativi spazi comuni come definiti dall’articolo 1117 del Codice Civile;2020
q)
energia elettrica oggetto di incentivazione è l’energia elettrica incentivata ai sensi e secondo le disposizioni del decreto del Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 199/21 ovvero del decreto ministeriale 16 settembre 2020. Qualora vi siano più impianti di produzione per i quali è diverso il periodo temporale durante il quale sono erogati gli incentivi definiti dal Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ai sensi dell’articolo 8 del decreto legislativo 199/21 ovvero gli incentivi di cui al decreto ministeriale 16 settembre 2020, l’energia elettrica oggetto di incentivazione è calcolata a partire dalle immissioni degli impianti di produzione entrati prima in esercizio. L’energia elettrica oggetto di incentivazione è, in tal modo, suddivisa per impianto di produzione: essa è denominata energia elettrica oggetto di incentivazione per impianto di produzione;
r)
energia elettrica autoconsumata è, per ogni ora, l’energia elettrica condivisa afferente ai soli punti di connessione ubicati nella porzione della rete di distribuzione sottesa alla stessa cabina primaria e individuata secondo quanto previsto dall’articolo L’energia elettrica autoconsumata può essere suddivisa, ove necessario, per impianto di produzione, a partire dalle immissioni degli impianti di produzione entrati prima in esercizio;
s)
energia elettrica autoconsumata per livello di tensione è, per ogni ora, l’energia elettrica autoconsumata calcolata tenendo conto solo della parte dell’energia elettrica prelevata ai fini della condivisione relativa ai punti di connessione aventi un livello di tensione uguale o inferiore al livello di tensione cui è connesso l’impianto di Qualora vi siano più impianti di produzione la cui produzione è immessa a diversi livelli di tensione, l’energia elettrica autoconsumata per livello di tensione è determinata a partire dalle immissioni degli impianti di produzione connessi al più basso livello di tensione e fino a concorrenza dei prelievi a pari o più basso livello di tensione;
t)
energia elettrica condivisa è, in ogni ora e per l’insieme dei punti di connessione ubicati nella stessa zona di mercato che rilevano ai fini di una configurazione per l’autoconsumo diffuso, il minimo tra l’energia elettrica immessa ai fini della condivisione e l’energia elettrica prelevata ai fini della Nei casi di cui all’articolo 20, comma 2, del decreto-legge 17/22, come sostituito dal decreto-legge 50/22, e nei casi di cui all’articolo 10, comma 2, del decreto-legge 144/22, l’energia condivisa è calcolata con riferimento all’intero territorio nazionale. L’energia elettrica condivisa può essere suddivisa, ove necessario, per impianto di produzione, a partire dalle immissioni degli impianti di produzione entrati prima in esercizio;
u)
energia elettrica immessa è, ai soli fini del presente provvedimento, l’energia elettrica immessa nella rete al netto dei coefficienti di perdita convenzionali di cui all’articolo 76, comma 76.1, lettera a), del TIS;
v)
energia elettrica immessa ai fini della condivisione è, in ogni ora, la somma dell’energia elettrica immessa tramite l’insieme dei punti di connessione ubicati nella stessa zona di mercato che rilevano ai fini di una configurazione per l’autoconsumo diffuso;
w)
energia elettrica prelevata è l’energia elettrica prelevata dalla rete;
x)
energia elettrica prelevata ai fini della condivisione è, in ogni ora e per l’insieme dei punti di connessione ubicati nella stessa zona di mercato che rilevano ai fini di una configurazione per l’autoconsumo diffuso, la somma dell’energia elettrica prelevata e del prodotto tra il valore assoluto dell’energia elettrica prelevata dai sistemi di accumulo ai fini della successiva immissione in rete e il rendimento medio del ciclo di carica/scarica dell’accumulo, al netto della sola energia elettrica prelevata per la quale non sono applicate le componenti tariffarie di trasmissione e di distribuzione ai sensi dell’articolo 16 del TIT, della deliberazione 574/2014/R/eel e della deliberazione 109/2021/R/eel;
y)
gestore di rete è l’impresa distributrice o Terna o il gestore di SDC;
z)
gruppo di autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente è il gruppo previsto dall’articolo 2, comma 1, lettera o), del decreto legislativo 199/21;
aa)
gruppo di clienti attivi che agiscono collettivamente è un gruppo di clienti attivi, secondo quanto previsto dall’articolo 14, comma 4, del decreto legislativo 210/21, che regolano i rapporti tramite un contratto di diritto privato, individuando un soggetto La titolarità e la gestione, compresi l’installazione, il funzionamento, il trattamento dei dati e la manutenzione degli eventuali impianti di produzione e di stoccaggio, ubicati nell’edificio o condominio nonché in siti diversi nella piena disponibilità dei clienti attivi medesimi, la cui produzione rileva ai fini della condivisione dell’energia elettrica operata dai clienti attivi, può essere in capo a un soggetto terzo, purché quest’ultimo sia soggetto alle istruzioni di uno o più clienti attivi facenti parte del gruppo;
bb)
GSE è la società Gestore dei Servizi Energetici S.p.A., soggetto che eroga il servizio per l’autoconsumo diffuso per tutte le configurazioni di autoconsumo diffuso;
cc)
impresa distributrice è ogni gestore di rete titolare di una concessione di distribuzione rilasciata ai sensi dell’articolo 9 del decreto legislativo 79/99 ovvero dell’articolo 1-ter del DPR 235/77;
dd)
media tensione (MT) è una tensione nominale tra le fasi superiore a 1 kV euguale o inferiore a 35 kV;
ee)
potenza nominale di un impianto di produzione ai fini del presente provvedimento è la potenza nominale di un impianto di produzione di cui al decreto del Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, previsto dall’articolo 8 del decreto legislativo 199/21, recante le disposizioni in merito agli incentivi per la condivisione dell’energia elettrica;
ff)
prezzo zonale orario è:nel caso di impianti di produzione connessi a reti elettriche interconnesse,il prezzo di cui all’articolo 30, comma 30.4, lettera b), dell’Allegato A alla deliberazione 111/06;
nel caso di impianti di produzione connessi a reti elettriche non interconnesse, il prezzo di cui all’articolo 30, comma 30.4, lettera c), dell’Allegato A alla deliberazione 111/06;
gg)
produttore di energia elettrica o
produttore è una persona fisica o giuridica che produce energia elettrica indipendentemente dalla proprietà dell’impianto di Egli è l’intestatario dell’officina elettrica di produzione, ove prevista dalla normativa vigente, nonché l’intestatario delle autorizzazioni alla realizzazione e all’esercizio dell’impianto di produzione;
hh)
referente è:
-nel caso del gruppo di autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente, uno degli autoconsumatori scelto dal medesimo gruppo ovvero il legale rappresentante dell’edificio o condominio (se presente ai sensi della normativa vigente); -nel caso del gruppo di clienti attivi che agiscono collettivamente, uno dei clienti attivi scelto dal medesimo gruppo ovvero il legale rappresentante dell’edificio o condominio (se presente ai sensi della normativa vigente);
-nel caso della comunità energetica rinnovabile, la medesima comunità; iv. nel caso della comunità energetica dei cittadini, la medesima comunità; -nel caso dell’autoconsumatore individuale di energia rinnovabile “a distanza” con linea diretta, il medesimo autoconsumatore;
-nel caso dell’autoconsumatore individuale di energia rinnovabile “a distanza” che utilizza la rete di distribuzione, il medesimo autoconsumatore;
-nel caso del cliente attivo “a distanza” che utilizza la rete di distribuzione,il medesimo cliente attivo. Inoltre, per tutte le configurazioni per l’autoconsumo diffuso, i soggetti precedentemente indicati possono dare mandato senza rappresentanza a un altro soggetto che acquisisce a sua volta il titolo di referente, nel rispetto di quanto previsto dal presente provvedimento e dalle Regole Tecniche del GSE di cui all’articolo 11. Il mandato senza rappresentanza ha una durata annuale tacitamente rinnovabile ed è revocabile in qualsiasi momento da parte dei soggetti precedentemente indicati; ii)
ritiro dedicato è il servizio, erogato dal GSE, di ritiro dell’energia elettrica prodotta e immessa dagli impianti di produzione e disciplinato secondo le modalità e le condizioni regolatorie di cui alla deliberazione 280/07 e al relativo Allegato A;
jj)
servizio per l’autoconsumo diffuso è il servizio, erogato dal GSE, per tutte le configurazioni di autoconsumo diffuso e disciplinato dal presente provvedimento, dal decreto 16 settembre 2020 e dal decreto del Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, previsto dall’articolo 8 del decreto legislativo 199/21 finalizzato alla determinazione dell’energia elettrica condivisa e alla determinazione e valorizzazione dell’energia autoconsumata e di quella incentivata. ritorna all'indice
Articolo 2 Oggetto e finalità
2.1 Il presente provvedimento disciplina le modalità e la regolazione economica relative all’energia elettrica oggetto di autoconsumo diffuso ai sensi del Titolo IV, Capo I, e dell’articolo 8 del decreto legislativo 199/21, degli articoli 14, 15 e 16 del decreto legislativo 210/21, dell’articolo 20, comma 2, del decreto-legge 17/22, come sostituito dal decreto-legge 50/22, dell’articolo 9, comma 2, del decreto-legge 50/22 e dell’articolo 10, comma 2, del decreto-legge 144/22.
2.2 Le disposizioni di cui al presente provvedimento perseguono principi di semplicità procedurale, certezza, trasparenza e non discriminazione, tenendo conto di quanto previsto dal Titolo IV, Capo I, e dall’articolo 8 del decreto legislativo 199/21, dagli articoli 14, 15 e 16 del decreto legislativo 210/21, dall’articolo 20, comma 2, del decreto-legge 17/22, come sostituito dal decreto-legge 50/22, dall’articolo 9, comma 2, del decreto-legge 50/22 e dell’articolo 10, comma 2, del decreto-legge 144/22, nonché tenendo conto di quanto previsto dalla direttiva 2018/2001 e dalla direttiva 2019/944. ritorna all'indice
Articolo 3 Requisiti per l’accesso al servizio per l’autoconsumo diffuso
3.1 Ai fini dell’accesso al servizio per l’autoconsumo diffuso trovano applicazione le condizioni di cui alle disposizioni normative richiamate al comma 2.1, nonché le ulteriori previsioni di cui ai successivi commi del presente articolo.
3.2 Ai fini dell’accesso al servizio per l’autoconsumo diffuso, nel caso di gruppo di autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente, devono essere verificate tutte le seguenti condizioni:
a) gli autoconsumatori di energia rinnovabile facenti parte della configurazionesono clienti finali e/o produttori;
b) gli autoconsumatori di energia rinnovabile facenti parte della configurazionesono titolari di punti di connessione ubicati nel medesimo edificio o condominio;
c) la produzione di energia elettrica può essere in capo a soggetti terzi purché soggetti alle istruzioni di uno o più autoconsumatori di energia rinnovabile facenti parte della configurazione;
d) la partecipazione alla configurazione non può costituire l’attività commercialee industriale principale delle imprese private;
e) gli autoconsumatori di energia rinnovabile facenti parte della configurazionehanno dato mandato al medesimo referente per la costituzione e gestione
della configurazione;
f) l’energia elettrica prelevata ai fini della condivisione può includere i prelievi di clienti finali non facenti parte della configurazione, purché titolari di punti di connessione ubicati nel medesimo edificio o In tal caso, tali clienti finali rilasciano al referente della configurazione una liberatoria ai fini dell’utilizzo dei propri dati di misura dell’energia elettrica prelevata;
g) l’energia elettrica immessa ai fini della condivisione deve essere prodotta da impianti di produzione ubicati nell’area afferente al medesimo edificio o condominio a cui la configurazione si riferisce ovvero in altre aree, nella piena disponibilità di uno o più dei clienti finali facenti parte della configurazione, purché comprese nella stessa zona di Rientrano anche le sezioni di impianti di produzione, purché l’energia elettrica prodotta da esse sia oggetto di separata misura ai sensi del TIME. L’impianto di produzione può essere gestito da un produttore facente parte del gruppo di autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente oppure da un produttore terzo, eventualmente coincidente con il referente della configurazione.
3.3 Ai fini dell’accesso al servizio per l’autoconsumo diffuso, nel caso di gruppo di clienti attivi che agiscono collettivamente, devono essere verificate tutte le seguenti condizioni:
a) i clienti attivi facenti parte della configurazione sono titolari di punti diconnessione ubicati nel medesimo edificio o condominio
;b) la produzione di energia elettrica può essere in capo a soggetti terzi purchésoggetti alle istruzioni di uno o più clienti attivi facenti parte della configurazione;
c) i clienti attivi facenti parte della configurazione hanno dato mandato almedesimo referente per la costituzione e gestione della configurazione;
d) l’energia elettrica prelevata ai fini della condivisione può includere i prelievidi clienti finali non facenti parte della configurazione, purché titolari di punti di connessione ubicati nel medesimo edificio o condominio. In tal caso, tali clienti finali rilasciano al referente della configurazione una liberatoria ai fini dell’utilizzo dei propri dati di misura dell’energia elettrica prelevata;
e) l’energia elettrica immessa ai fini della condivisione deve essere prodotta da impianti di produzione ubicati nell’area afferente al medesimo edificio o condominio a cui la configurazione si riferisce ovvero in altre aree, nella piena disponibilità di uno o più dei clienti finali facenti parte della configurazione, purché comprese nella stessa zona di mercato. Rientrano anche le sezioni di impianto di produzione, purché l’energia elettrica prodotta da esse sia oggetto di separata misura ai sensi del TIME. L’impianto di produzione può essere gestito da un produttore facente parte del gruppo di clienti attivi che agiscono collettivamente oppure da un produttore terzo, eventualmente coincidente con il referente della configurazione.
3.4 Ai fini dell’accesso al servizio per l’autoconsumo diffuso, nel caso di comunità energetica rinnovabile, fatte salve le diverse disposizioni di cui all’articolo 20, comma 2, del decreto-legge 17/22, come sostituito dal decreto-legge 50/22, e dell’articolo 10, comma 2, del decreto-legge 144/22, devono essere verificate tutte le seguenti condizioni:
a) i soggetti facenti parte della configurazione sono clienti finali e/o produttoricon punti di connessione ubicati nella stessa zona di mercato;
b) l’esercizio dei poteri di controllo della configurazione fa capo esclusivamentea persone fisiche, PMI, enti territoriali e autorità locali, ivi incluse le amministrazioni comunali, gli enti di ricerca e formazione, gli enti religiosi, quelli del terzo settore e di protezione ambientale nonché le amministrazioni locali contenute nell’elenco delle amministrazioni pubbliche divulgato dall’ISTAT secondo quanto previsto all’articolo 1, comma 3, della legge 196/09;
c) la partecipazione alla configurazione è aperta a tutti i consumatori, compresiquelli appartenenti a famiglie a basso reddito o vulnerabili;
d) la partecipazione alla configurazione non può costituire l’attività commerciale e industriale principale delle imprese private;
e) i clienti finali e i produttori facenti parte della configurazione hanno dato mandato al medesimo referente per la costituzione e gestione della configurazione;
f) l’energia elettrica immessa ai fini della condivisione deve essere prodotta da impianti di produzione entrati iesercizio successivamente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 199/21 nonché impianti di produzione entrati in esercizio prima della predetta data purché la loro potenza nominale totale non superi il limite del 30% della potenza complessiva che fa capo alla comunità energetica A tal fine, gli impianti di produzione ammessi alle configurazioni realizzate ai sensi dell’articolo 42-bis del decreto-legge 162/19 non concorrono al raggiungimento del suddetto limite del 30%;
g) ai fini del rispetto delle condizioni di cui alla lettera f) valgono anche le seguenti previsioni: rientrano anche le sezioni di impianto di produzione oggetto di potenziamento, purché l’energia elettrica prodotta da esse sia oggetto di separata misura ai sensi del TIME; rientrano anche gli impianti di produzione gestiti da produttori terzi, anche diversi dal referente della configurazione, purché in relazione all’energia elettrica immessa in rete i medesimi impianti di produzione risultino nella disponibilità e sotto il controllo della comunità stessa.
3.5 Ai fini dell’accesso al servizio per l’autoconsumo diffuso, nel caso di comunità energetica dei cittadini, devono essere verificate tutte le seguenti condizioni:
a) i soggetti facenti parte della configurazione sono clienti finali e/o produttoricon punti di connessione ubicati nella stessa zona di mercato;
b) l’esercizio dei poteri di controllo della configurazione fa capo esclusivamentea persone fisiche, piccole imprese e autorità locali, ivi incluse le amministrazioni comunali, gli enti di ricerca e formazione, gli enti religiosi, quelli del terzo settore e di protezione ambientale nonché le amministrazioni locali contenute nell’elenco delle amministrazioni pubbliche divulgato dall’ISTAT secondo quanto previsto all’articolo 1, comma 3, della legge 196/09;
c) la partecipazione alla configurazione è aperta a tutti i consumatori, compresiquelli appartenenti a famiglie a basso reddito o vulnerabili;
d) la partecipazione alla configurazione non può costituire l’attività commercialee industriale principale delle imprese private;
e) i clienti finali e i produttori facenti parte della configurazione hanno dato mandato al medesimo referente per la costituzione e gestione della configurazione;
f) l’energia elettrica immessa ai fini della condivisione deve essere prodotta da impianti di produzione gestiti da un produttore facente parte dalla comunità energetica di cittadini oppure da produttori terzi, anche diversi dal referente della configurazione, purché in relazione all’energia elettrica immessa in rete i
predetti impianti di produzione risultino nella disponibilità e sotto il controllo della comunità stessa. Rientrano anche le sezioni di impianto, purché l’energia elettrica prodotta da esse sia oggetto di separata misura ai sensi del TIME.
3.6 Ai fini dell’accesso al servizio per l’autoconsumo diffuso, nel caso di autoconsumatore individuale di energia rinnovabile “a distanza” con linea diretta, devono essere verificate tutte le seguenti condizioni:
a) i soggetti facenti parte della configurazione sono un cliente finale, coincidente con l’autoconsumatore individuale di energia rinnovabile “a distanza” con linea diretta e un produttore, coincidente con il cliente finale ovvero un soggetto terzo soggetto alle istruzioni dell’autoconsumatore individuale di energia rinnovabile “a distanza” con linea diretta; b) il cliente finale e il produttore, qualora diverso dal cliente finale, facenti parte della configurazione hanno dato mandato al medesimo referente per la costituzione e gestione della configurazione; c) può essere presente un’unica unità di consumo; d) può essere presente un solo impianto di produzione; e) l’unità di consumo e l’impianto di produzione sono collegati con una linea elettrica diretta, di lunghezza, determinata secondo quanto previsto dal comma 14.2, lettera a), non superiore a 10 km e sono ubicati in aree nella piena disponibilità dell’autoconsumatore.
3.7 Ai fini dell’accesso al servizio per l’autoconsumo diffuso, nel caso di autoconsumatore individuale di energia rinnovabile “a distanza” che utilizza la rete di distribuzione, devono essere verificate tutte le seguenti condizioni:
a) i soggetti facenti parte della configurazione sono un cliente finale, coincidente con l’autoconsumatore individuale di energia rinnovabile “a distanza” che utilizza la rete di distribuzione e uno o più produttori, coincidenti con il cliente finale ovvero con i terzi soggetti alle istruzioni dell’autoconsumatore individuale di energia rinnovabile “a distanza” che utilizza la rete di distribuzione;
b) il cliente finale e i produttori, qualora diversi dal cliente finale, facenti parte della configurazione hanno dato mandato al medesimo referente per la costituzione e gestione della configurazione;
c) possono essere presenti più unità di consumo purché appartenenti alla stessazona di mercato;d) possono essere presenti più impianti di produzione, ciascuno dei quali può essere composto da più unità di produzione;e) le unità di consumo e gli impianti di produzione sono ubicati in aree nella piena disponibilità dell’autoconsumatore;
f) l’energia elettrica immessa ai fini della condivisione deve essere prodotta da impianti di produzione ubicati nella stessa zona di mercato dove sono ubicate le unità di consumo.
3.8 Ai fini dell’accesso al servizio per l’autoconsumo diffuso, nel caso di cliente attivo “a distanza” che utilizza la rete di distribuzione, devono essere verificate tutte le seguenti condizioni:
a) i soggetti facenti parte della configurazione sono un cliente finale, coincidente con il cliente attivo individuale “a distanza” che utilizza la rete di distribuzione e uno o più produttori, coincidenti con il cliente finale ovvero con i terzi soggetti alle istruzioni del cliente attivo individuale “a distanza” che utilizza la rete di distribuzione;
b) il cliente finale e i produttori, qualora diversi dal cliente finale, facenti parte della configurazione hanno dato mandato al medesimo referente per la costituzione e gestione della configurazione;
c) possono essere presenti più unità di consumo purché appartenenti alla stessa zona di mercato;
d) possono essere presenti più impianti di produzione, ciascuno dei quali può essere composto da più unità di produzione;e) le unità di consumo e gli impianti di produzione sono ubicati in aree nella pienadisponibilità del cliente attivo;
f) l’energia elettrica immessa ai fini della condivisione deve essere prodotta da impianti di produzione ubicati nella stessa zona di mercato dove sono ubicate le unità di consumo. ritorna all'indice
TITOLO II MODALITÀ PROCEDURALI
Articolo 4 Procedure per l’accesso al servizio per l’autoconsumo diffuso
4.1 Il servizio per l’autoconsumo diffuso è erogato dal GSE ai referenti delle configurazioni per l’autoconsumo diffuso ed è incompatibile con il regime di scambio sul posto.
4.2 I soggetti che intendono beneficiare del servizio per l’autoconsumo diffuso presentano istanza al GSE per il tramite del referente, secondo modalità, modelli e tempistiche definite dal GSE e positivamente verificati dal Direttore della Direzione Mercati Energia all’Ingrosso e Sostenibilità Ambientale dell’Autorità.
4.3 L’istanza di cui al comma 4.2 rileva sia ai fini della determinazione dell’energia elettrica condivisa, sia ai fini della determinazione e valorizzazione dell’energia autoconsumata secondo le modalità di cui all’articolo 6, sia ai fini dell’accesso agli incentivi definiti dal Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ai sensi dell’articolo 8 del decreto legislativo 199/21 ove spettanti.
4.4 Il GSE verifica che siano rispettati tutti i requisiti necessari per l’ammissibilità al servizio per l’autoconsumo diffuso e, nei soli casi in cui la predetta verifica abbia esito positivo:
a) stipula con il referente della configurazione un apposito contratto, secondo uno schema definito dal medesimo GSE sulla base di quanto previsto dal presente provvedimento e positivamente verificato dal Direttore della Direzione Mercati Energia all’Ingrosso e Sostenibilità Ambientale dell’Autorità, con effetti generalmente decorrenti dal giorno di ricevimento dell’istanza ovvero da una data successiva indicata dal medesimo referente;
b) comunica a Terna, con le medesime modalità previste dal TISSPC, la tipologia delle configurazioni per le quali è stato attivato il servizio per l’autoconsumo diffuso, specificando la relativa data di decorrenza. Qualora la verifica abbia esito negativo, il GSE ne dà comunicazione al referente evidenziando i motivi del diniego.
4.5 Il contratto di cui al comma 4.4, lettera a), ha durata definita dal GSE nell’ambito delle Regole Tecniche di cui all’articolo 11, anche tenendo conto del periodo di incentivazione definito dal Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ai sensi dell’articolo 8 del decreto legislativo 199/21. Tale contratto non sostituisce i normali adempimenti relativi all’acquisto dell’energia elettrica prelevata, come previsti dal TIT, dal TISSPC, dall’Allegato A alla deliberazione 111/06 e dalla deliberazione 109/2021/R/eel: pertanto, la regolazione economica dei prelievi di energia elettrica avviene secondo le modalità previste dalla regolazione vigente, ivi inclusa la maggior tutela e la salvaguardia per i clienti finali aventi diritto.
4.6 Il contratto di cui al comma 4.4, lettera a), è oggetto di aggiornamento a seguito di modifiche che hanno effetti sul calcolo dei contributi spettanti, quali quelle che derivano dall’inserimento e/o fuoriuscita di clienti finali/unità di consumo e/o produttori/impianti di produzione, secondo modalità definite dal GSE. Allo scopo, il referente è tenuto a informare tempestivamente il GSE presentando apposita istanza secondo modalità definite dal medesimo GSE: in ogni caso gli effetti della modifica contrattuale decorrono da una data non antecedente a quelle in cui è subentrata la modifica ed è stata presentata l’istanza.
4.7 Ai fini dell’applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, nonché ai fini della gestione tecnica ed economica del servizio per l’autoconsumo diffuso, il GSE predispone un apposito portale informatico di cui al comma 11.3, interoperabile con il sistema GAUDÌ.
4.8 Ai fini della verifica di cui al comma 4.4 funzionale alla valorizzazione dell’energia autoconsumata e all’accesso agli eventuali strumenti incentivanti, il GSE utilizza l’area sottesa alla cabina primaria, come individuata dai gestori di rete ai sensi dell’articolo 10, vigente al momento della presentazione dell’istanza di cui al comma 4.2. Tale area, in relazione ai punti di connessione che rilevano ai fini di una configurazione per l’autoconsumo diffuso facenti parte dell’istanza, non è più oggetto di successiva modifica anche qualora il gestore di rete competente dovesse modificarla in attuazione della procedura di cui all’articolo 10. ritorna all'indice
[Modificato da MARIOCAPALBO 26/09/2023 19:39]