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TESTO INTEGRATO AUTOCONSUMO DIFFUSO – TIAD

Ultimo Aggiornamento: 26/09/2023 19:43
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26/09/2023 17:06




TESTO
INTEGRATO  DELLE DISPOSIZIONI DELL’AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA  RETI E AMBIENTE PER LA REGOLAZIONE DELL’AUTOCONSUMO  DIFFUSO 
                                                                    (TESTO INTEGRATO AUTOCONSUMO DIFFUSO TIAD) 


Indice  TITOLO I  DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1        Definizioni 
Articolo 2        Oggetto e finalità 
Articolo 3        Requisiti per l’accesso al servizio per l’autoconsumo diffuso

TITOLO II            MODALITÀ PROCEDURALI 
Articolo 4      Procedure per l’accesso al servizio per l’autoconsumo diffuso 


T
ITOLO III          MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO PER LAUTOCONSUMO DIFFUSO 
Articolo 5           Adempimenti in capo ai referenti di una configurazione per l’autoconsumo diffuso
Articolo 6           Adempimenti in capo al GSE
Articolo 7      Regolazione delle partite economiche

TITOLO IV DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 8      Obblighi informativi
Articolo 9           Modalità di copertura delle risorse necessarie al GSE per l’applicazione del servizio per l’autoconsumo diffuso
Articolo 10   Individuazione delle aree sottese alla stessa cabina primaria 
Articolo 11    Regole Tecniche per il servizio per l’autoconsumo diffuso e portale informatico del GSE
Articolo 12    Verifiche e controlli operati dal GSE
Articolo 13    Disposizioni per la verifica del rispetto delle tempistiche per l’invio, da parte dei gestori di rete, dei dati di misura e delle informazioni  necessari ai fini del presente provvedimento 
Articolo 14         Disposizioni finali 

 

Allegato A 

TITOLO I  DISPOSIZIONI GENERALI 

Articolo 1  Definizioni 
1.1    Ai fini del presente provvedimento si applicano le definizioni di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 79/99, di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 28/11, di  cui all’articolo 2 del decreto legislativo 199/21, di cui all’articolo 3 del decreto  legislativo 210/21, nonché le definizioni di cui all’articolo 1 del Testo Integrato  Sistemi  Semplici  di  Produzione  e  Consumo  (TISSPC),  le  definizioni  di  cui  all’articolo  1  del  Testo  Integrato  Sistemi  di  Distribuzione  Chiusi  (TISDC),  le  definizioni  di  cui  all’articolo  1  dell’Allegato  A  alla  deliberazione  111/06,  le  definizioni di cui all’articolo 1 dell’Allegato A alla deliberazione ARG/elt 89/09fatto salvo quanto diversamente disposto con le seguenti definizioni: 

a) alta tensione (AT) è una tensione nominale tra le fasi superiore a 35 kV einferiore a 220 kV; 
b) altissima tensione  (AAT)  è  una  tensione  nominale  tra  le  fasi  uguale  o superiore a 220 kV; 
c) autoconsumatore di energia rinnovabile è il soggetto previsto dall’articolo2, comma 1, lettera n), del decreto legislativo 199/21; 
d) autoconsumatore individuale  di  energia  rinnovabile  “a  distanza”  che utilizza la rete di distribuzione è l’autoconsumatore di energia
rinnovabile  che rispetta i requisiti previsti dall’articolo 30, comma 1, lettera a), numero  2.2), del decreto legislativo 199/21; 
e) autoconsumatore individuale di energia rinnovabile “a distanza” con linea diretta  è  l’autoconsumatore  di  energia  rinnovabile  che  rispetta  i  requisiti  previsti  dall’articolo  30,  comma  1,  lettera  a),  numero  1),  del  decreto  legislativo 199/21 e che ha richiesto e ottenuto l’accesso al regime regolatorio  e incentivante previsto per le forme di autoconsumo diffuso; 
f) bassa tensione (BT) è una tensione nominale tra le fasi uguale o inferiore a1 kV; 
g) cabina primaria è una qualsiasi stazione elettrica alimentata in alta o altissimatensione   provvista   di   almeno   un   trasformatore   alta/media   tensione   o  altissima/media  tensione  dedicato  alla  rete  di  distribuzione  ovvero  alla  connessione di un SDC; 
h) cliente attivo  è  il  soggetto  previsto  dall’articolo  3,  comma  2,  del  decreto legislativo 210/21; 
i) cliente attivo “a distanza” che utilizza la rete di distribuzione è il clienteattivo che utilizza la rete di distribuzione per condividere l’energia elettrica  prodotta e  accumulata con uno o più impianti di produzione ubicati presso  edifici  o  in  siti  diversi  da  quelli  presso  il  quale  il  cliente  attivo  opera  e  consumarla nei punti di prelievo dei quali è titolare. Gli edifici o siti su cui  sorgono gli impianti di produzione e di consumo devono essere nella piena  disponibilità   del   cliente   attivo.   La   titolarità   e   la   gestione,   compresi  l’installazione, il funzionamento, il trattamento dei dati e la manutenzione degli eventuali impianti di produzione e di stoccaggio la cui produzione rileva ai fini  della condivisione dell’energia elettrica operata dal cliente attivo, può essere in  capo a un soggetto terzo, purché quest’ultimo sia soggetto alle istruzioni del  cliente attivo;
 j) cliente finale è una persona fisica o giuridica che non esercita  l’attività di  distribuzione di energia elettrica e che preleva l’energia elettrica, per la quota  di proprio uso finale, da una rete con obbligo di connessione di terzi anche  attraverso  sistemi  di  distribuzione  chiusi  o  linee    Il  cliente  finale  è  altresì il titolare del punto di connessione dell’unità di consumo individuata  secondo le disposizioni di cui al TISSPC e dal medesimo gestita; 
k) comunità energetica dei cittadini è il soggetto che opera nel rispetto di quantostabilito dall’articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 210/21; 
l) comunità energetica rinnovabile o comunità di  energia  rinnovabile  è il soggetto che opera nel rispetto di quanto stabilito dall’articolo 31 del decreto  legislativo 199/21; 
m) condominio è l’insieme dei sistemi conformi alla definizione di cui all’articolo 2, comma 2, lettera f), del decreto legislativo 102/14 e/o a cui sia applicabile la  disciplina di cui agli articoli 1117 e 1117bis del Codice Civile; 
n) configurazione per l’autoconsumo diffuso è una configurazione rientrante inuna delle seguenti tipologie: gruppo di autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente; 
  • gruppo di clienti attivi che agiscono collettivamente;
  • comunità energetica rinnovabile o comunità di energia rinnovabile;
  • comunità energetica dei cittadini;
  • autoconsumatore individuale di energia rinnovabile “a distanza” con lineadiretta;
  • autoconsumatore individuale  di  energia  rinnovabile  “a  distanza”  che utilizza la rete di distribuzione;
  • cliente attivo “a distanza” che utilizza la rete di distribuzione;
  • o) CSEA è Cassa per i servizi energetici e ambientali;
p) edificio è l’insieme dei sistemi conformi alla definizione di cui all’articolo 2,comma 1, lettera a), del decreto legislativo 192/05 e ricadenti nelle categorie di  cui all’articolo 3 del DPR 412/93, ivi inclusi gli edifici polifunzionali, e dei  relativi spazi comuni come definiti dall’articolo 1117 del Codice Civile;2020 
q) energia elettrica oggetto di incentivazione è l’energia elettrica incentivata ai sensi e secondo le disposizioni del decreto del Ministro dell’Ambiente e della  Sicurezza Energetica di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 199/21 ovvero  del decreto ministeriale 16 settembre 2020. Qualora vi siano più impianti di  produzione per i quali è diverso il periodo temporale durante il quale sono  erogati  gli  incentivi  definiti  dal  Ministro  dell’Ambiente  e  della  Sicurezza  Energetica  ai sensi dell’articolo 8 del decreto legislativo 199/21 ovvero gli  incentivi di cui al decreto ministeriale 16 settembre 2020, l’energia elettrica  oggetto di incentivazione è calcolata a partire dalle immissioni degli impianti di  produzione  entrati  prima  in  esercizio.  L’energia  elettrica  oggetto  di  incentivazione è, in tal modo, suddivisa per impianto di produzione: essa è  denominata  energia  elettrica  oggetto  di  incentivazione  per  impianto  di  produzione; 
r) energia elettrica autoconsumata è, per ogni ora, l’energia elettrica condivisa afferente  ai  soli  punti  di  connessione  ubicati  nella  porzione  della  rete  di  distribuzione sottesa alla stessa cabina primaria e individuata secondo quanto  previsto  dall’articolo    L’energia  elettrica  autoconsumata  può  essere  suddivisa,  ove  necessario,  per  impianto  di  produzione,  a  partire  dalle  immissioni degli impianti di produzione entrati prima in esercizio; 
s) energia elettrica  autoconsumata  per  livello  di  tensione  è,  per  ogni  ora,  l’energia  elettrica  autoconsumata  calcolata  tenendo  conto  solo  della  parte  dell’energia elettrica prelevata ai fini della condivisione relativa ai punti di  connessione aventi un livello di tensione uguale o inferiore al livello di tensione  cui  è  connesso  l’impianto  di    Qualora  vi  siano  più  impianti  di  produzione la cui produzione è immessa a diversi livelli di tensione, l’energia  elettrica autoconsumata per livello di tensione è  determinata a partire dalle  immissioni  degli  impianti  di  produzione  connessi  al  più  basso  livello  di  tensione e fino a concorrenza dei prelievi a pari o più basso livello di tensione; 
t) energia elettrica  condivisa  è,  in  ogni  ora  e  per  l’insieme  dei  punti  di  connessione ubicati nella stessa zona di mercato che rilevano ai fini  di una  configurazione  per  l’autoconsumo  diffuso,  il  minimo  tra  l’energia  elettrica  immessa ai fini della condivisione e l’energia elettrica prelevata ai fini della  Nei casi di cui all’articolo 20, comma 2, del decreto-legge 17/22,  come sostituito dal decreto-legge 50/22, e nei casi di cui all’articolo 10, comma  2, del decreto-legge 144/22, l’energia condivisa è  calcolata con riferimento  all’intero  territorio  nazionale.  L’energia  elettrica  condivisa  può  essere  suddivisa,  ove  necessario,  per  impianto  di  produzione,  a  partire  dalle  immissioni degli impianti di produzione entrati prima in esercizio; 
u) energia elettrica immessa è, ai soli fini del presente provvedimento, l’energia elettrica immessa nella rete al netto dei coefficienti di perdita convenzionali di  cui all’articolo 76, comma 76.1, lettera a), del TIS; 
v) energia elettrica immessa ai fini della condivisione è, in ogni ora, la somma dell’energia  elettrica  immessa  tramite  l’insieme  dei  punti  di  connessione  ubicati nella stessa zona di mercato che rilevano ai fini di una configurazione  per l’autoconsumo diffuso; 
w) energia elettrica prelevata è l’energia elettrica prelevata dalla rete;
x) energia elettrica prelevata ai fini della condivisione è, in ogni ora e per l’insieme dei punti di  connessione ubicati nella stessa zona di mercato  che  rilevano ai fini di una configurazione per l’autoconsumo diffuso, la somma  dell’energia elettrica prelevata e del prodotto tra il valore assoluto dell’energia  elettrica prelevata dai sistemi di accumulo ai fini della successiva immissione  in rete e il rendimento medio del ciclo di carica/scarica dell’accumulo, al netto  della  sola  energia  elettrica  prelevata  per  la  quale  non  sono  applicate  le componenti tariffarie di trasmissione e di distribuzione ai sensi dell’articolo 16  del         TIT,     della             deliberazione 574/2014/R/eel           e          della    deliberazione  109/2021/R/eel; 
y) gestore di rete è l’impresa distributrice o Terna o il gestore di SDC;
z) gruppo di  autoconsumatori  di energia rinnovabile che agiscono collettivamente è il gruppo previsto dall’articolo 2, comma 1, lettera o), del  decreto legislativo 199/21; 
aa) gruppo di clienti attivi che agiscono collettivamente è un gruppo di clienti attivi,  secondo  quanto  previsto  dall’articolo  14,  comma  4,  del  decreto  legislativo 210/21, che regolano i rapporti tramite un contratto di diritto privato,  individuando un soggetto La titolarità e la gestione, compresi  l’installazione, il funzionamento, il trattamento dei dati e la manutenzione degli  eventuali  impianti  di  produzione  e  di  stoccaggio,  ubicati  nell’edificio  o  condominio nonché in siti diversi nella piena disponibilità dei  clienti attivi  medesimi,  la  cui  produzione  rileva  ai  fini  della  condivisione  dell’energia  elettrica operata dai clienti attivi, può essere in capo a un soggetto terzo, purché  quest’ultimo sia soggetto alle istruzioni di uno o più clienti attivi facenti parte  del gruppo; 
bb) GSE è la società Gestore dei Servizi Energetici S.p.A., soggetto che eroga il servizio per l’autoconsumo diffuso per tutte le configurazioni di autoconsumo diffuso; 
cc) impresa distributrice  è  ogni  gestore  di  rete  titolare  di  una  concessione  di  distribuzione  rilasciata  ai  sensi  dell’articolo  9  del  decreto  legislativo  79/99  ovvero dell’articolo 1-ter del DPR 235/77; 
dd) media tensione (MT) è una tensione nominale tra le fasi superiore a 1 kV euguale o inferiore a 35 kV; 
ee) potenza nominale  di  un  impianto  di  produzione  ai  fini  del  presente provvedimento è la potenza nominale di un impianto di produzione di cui al  decreto  del  Ministro  dell’Ambiente  e  della  Sicurezza  Energetica,  previsto  dall’articolo 8 del decreto legislativo 199/21, recante le disposizioni in merito  agli incentivi per la condivisione dell’energia elettrica;
ff) prezzo zonale orario è:nel caso di impianti di produzione connessi a reti elettriche interconnesse,il prezzo di cui all’articolo 30, comma 30.4, lettera b), dell’Allegato A alla  deliberazione 111/06; 
nel caso  di  impianti  di  produzione  connessi  a  reti  elettriche  non  interconnesse,  il  prezzo  di  cui  all’articolo  30,  comma  30.4,  lettera  c),  dell’Allegato A alla deliberazione 111/06;
 gg) produttore di energia elettrica o produttore è una persona fisica o giuridica che produce energia elettrica indipendentemente dalla proprietà dell’impianto di Egli è l’intestatario dell’officina elettrica di produzione, ove  prevista dalla normativa vigente, nonché l’intestatario delle autorizzazioni alla  realizzazione e all’esercizio dell’impianto di produzione;
hh) referente è:
-nel caso  del  gruppo  di  autoconsumatori  di  energia  rinnovabile  che  agiscono collettivamente, uno degli autoconsumatori scelto dal medesimo  gruppo  ovvero  il  legale  rappresentante  dell’edificio  o  condominio  (se  presente ai sensi della normativa vigente);
-nel caso del gruppo di clienti attivi che agiscono collettivamente, uno dei clienti attivi scelto dal medesimo gruppo ovvero il legale rappresentante  dell’edificio o condominio (se presente ai sensi della normativa vigente);
-nel caso della comunità energetica rinnovabile, la medesima comunità; iv.  nel caso della comunità energetica dei cittadini, la medesima comunità;          -nel  caso  dell’autoconsumatore  individuale  di  energia  rinnovabile  “a distanza” con linea diretta, il medesimo autoconsumatore;
-nel caso  dell’autoconsumatore  individuale  di  energia  rinnovabile  “a distanza”  che  utilizza   la  rete di distribuzione, il medesimo  autoconsumatore;
-nel caso del cliente attivo “a distanza” che utilizza la rete di distribuzione,il medesimo cliente attivo.                                                                           Inoltre,  per  tutte  le  configurazioni  per  l’autoconsumo  diffuso,  i  soggetti precedentemente  indicati  possono  dare  mandato  senza  rappresentanza  a  un  altro soggetto che acquisisce a sua volta il titolo di referente, nel rispetto di  quanto previsto dal presente provvedimento e dalle Regole Tecniche del GSE  di cui all’articolo 11. Il mandato senza rappresentanza ha una durata annuale  tacitamente  rinnovabile  ed  è  revocabile  in  qualsiasi  momento  da  parte  dei  soggetti precedentemente indicati;                                                                                                                                                      ii) ritiro dedicato è il servizio, erogato dal GSE, di ritiro dell’energia elettrica prodotta  e  immessa  dagli  impianti  di  produzione  e  disciplinato  secondo  le  modalità e le condizioni regolatorie di cui alla deliberazione 280/07 e al relativo  Allegato A;                                                                                           
 
jj) servizio per l’autoconsumo diffuso è il servizio, erogato dal GSE, per tutte le configurazioni  di  autoconsumo   diffuso  e disciplinato dal       presente  provvedimento,  dal  decreto  16  settembre  2020  e  dal  decreto  del  Ministro  dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, previsto dall’articolo 8 del decreto  legislativo  199/21   finalizzato  alla  determinazione  dell’energia  elettrica  condivisa e alla determinazione e valorizzazione dell’energia autoconsumata e  di quella incentivata. ritorna all'indice

Articolo 2 Oggetto e finalità 
2.1       Il  presente  provvedimento  disciplina  le  modalità  e  la  regolazione  economica  relative all’energia elettrica oggetto di autoconsumo diffuso ai sensi del Titolo IV,  Capo I, e dell’articolo 8 del decreto legislativo 199/21, degli articoli 14, 15 e 16 del  decreto  legislativo  210/21,  dell’articolo  20,  comma  2,  del  decreto-legge  17/22,  come sostituito dal decreto-legge 50/22, dell’articolo 9, comma 2, del decreto-legge  50/22 e dell’articolo 10, comma 2, del decreto-legge 144/22. 
2.2       Le disposizioni di cui al presente provvedimento perseguono principi di semplicità  procedurale, certezza, trasparenza e non discriminazione, tenendo conto di quanto  previsto dal Titolo IV, Capo I, e dall’articolo 8 del decreto legislativo 199/21, dagli  articoli 14, 15 e 16 del decreto legislativo 210/21, dall’articolo 20, comma 2, del  decreto-legge  17/22,  come  sostituito  dal  decreto-legge  50/22,  dall’articolo  9,  comma 2, del decreto-legge 50/22 e dell’articolo 10, comma 2, del decreto-legge  144/22, nonché tenendo conto di quanto previsto dalla direttiva 2018/2001 e dalla  direttiva 2019/944. ritorna all'indice

Articolo 3  Requisiti per l’accesso al servizio per l’autoconsumo diffuso 
3.1       Ai fini dell’accesso al servizio per l’autoconsumo diffuso trovano applicazione le  condizioni di cui alle disposizioni normative richiamate al comma 2.1, nonché le  ulteriori previsioni di cui ai successivi commi del presente articolo. 
3.2       Ai fini dell’accesso al servizio per l’autoconsumo diffuso, nel caso di gruppo di  autoconsumatori  di  energia  rinnovabile  che  agiscono  collettivamente,  devono  essere verificate tutte le seguenti condizioni:

a) gli autoconsumatori di energia rinnovabile facenti parte della configurazione
sono clienti finali e/o produttori;
b) gli autoconsumatori di energia rinnovabile facenti parte della configurazione
sono  titolari  di  punti  di  connessione  ubicati  nel  medesimo  edificio  o condominio;
c) la produzione di energia elettrica può essere in capo a soggetti terzi purché soggetti alle istruzioni di uno o più autoconsumatori di energia rinnovabile  facenti parte della configurazione;

d) la partecipazione alla configurazione non può costituire l’attività commerciale
e industriale principale delle imprese private;
e) gli autoconsumatori di energia rinnovabile facenti parte della configurazione
hanno dato mandato al medesimo referente per la costituzione e gestione
della  configurazione;
f) l’energia elettrica prelevata ai fini della condivisione può includere i prelievi di clienti finali non facenti parte della configurazione, purché titolari di punti  di connessione ubicati nel medesimo edificio o In tal caso, tali  clienti finali rilasciano al referente della configurazione una liberatoria ai fini  dell’utilizzo dei propri dati di misura dell’energia elettrica prelevata;
g) l’energia elettrica immessa ai fini della condivisione deve essere prodotta da impianti  di  produzione  ubicati  nell’area  afferente  al  medesimo  edificio  o  condominio a cui la configurazione si riferisce ovvero in altre aree, nella piena  disponibilità di uno o più dei clienti finali facenti parte della configurazione,  purché comprese nella stessa zona di Rientrano anche le sezioni di  impianti di produzione, purché l’energia elettrica prodotta da esse sia oggetto  di separata misura ai sensi del TIME. L’impianto di produzione può essere  gestito da un produttore facente parte del gruppo di autoconsumatori di energia rinnovabile  che  agiscono  collettivamente  oppure  da  un  produttore  terzo,  eventualmente coincidente con il referente della configurazione.

3.3       Ai fini dell’accesso al servizio per l’autoconsumo diffuso, nel caso di gruppo di  clienti attivi che agiscono collettivamente, devono essere verificate tutte le seguenti  condizioni:

a) i clienti  attivi  facenti  parte  della  configurazione  sono  titolari  di  punti  diconnessione ubicati nel medesimo edificio o condominio
;
b) la produzione di energia elettrica può essere in capo a soggetti terzi purchésoggetti  alle  istruzioni  di  uno  o  più  clienti  attivi  facenti  parte  della  configurazione;
c) i clienti  attivi  facenti  parte  della  configurazione  hanno  dato  mandato  almedesimo referente per la costituzione e gestione della configurazione;
d) l’energia elettrica prelevata ai fini della condivisione può includere i prelievidi clienti finali non facenti parte della configurazione, purché titolari di punti  di connessione ubicati nel medesimo edificio o condominio. In tal caso, tali  clienti finali rilasciano al referente della configurazione una liberatoria ai fini  dell’utilizzo dei propri dati di misura dell’energia elettrica prelevata;
e) l’energia elettrica immessa ai fini della condivisione deve essere prodotta da impianti  di  produzione  ubicati  nell’area  afferente  al  medesimo  edificio  o  condominio a cui la configurazione si riferisce ovvero in altre aree, nella piena  disponibilità di uno o più dei clienti finali facenti parte della configurazione,  purché comprese nella stessa zona di mercato. Rientrano anche le sezioni di  impianto di produzione, purché l’energia elettrica prodotta da esse sia oggetto  di separata misura ai sensi del TIME. L’impianto di produzione può essere  gestito da un produttore facente parte del gruppo di clienti attivi che agiscono  collettivamente oppure da un produttore terzo, eventualmente coincidente con  il referente della configurazione.

3.4       Ai fini dell’accesso al servizio per l’autoconsumo diffuso, nel caso di comunità  energetica  rinnovabile,  fatte  salve  le  diverse  disposizioni  di  cui  all’articolo  20,  comma  2,  del  decreto-legge  17/22,  come  sostituito  dal  decreto-legge  50/22,  e  dell’articolo 10, comma 2, del decreto-legge 144/22, devono essere verificate tutte  le seguenti condizioni:

a) i soggetti facenti parte della configurazione sono clienti finali e/o produttoricon punti di connessione ubicati nella stessa zona di mercato;
b) l’esercizio dei poteri di controllo della configurazione fa capo esclusivamentea  persone  fisiche,  PMI,  enti  territoriali  e  autorità  locali,  ivi  incluse  le  amministrazioni comunali, gli enti di ricerca e formazione, gli enti religiosi,  quelli del terzo settore e di protezione ambientale nonché le amministrazioni  locali   contenute   nell’elenco   delle   amministrazioni   pubbliche   divulgato  dall’ISTAT  secondo  quanto  previsto  all’articolo  1,  comma  3,  della  legge  196/09;
c) la partecipazione alla configurazione è aperta a tutti i consumatori, compresiquelli appartenenti a famiglie a basso reddito o vulnerabili;
d) la partecipazione alla configurazione non può costituire l’attività commerciale e industriale principale delle imprese private;
e) i clienti  finali e i produttori facenti parte della configurazione hanno dato mandato al   medesimo referente per la costituzione e gestione della  configurazione;
f) l’energia elettrica immessa ai fini della condivisione deve essere prodotta da impianti di produzione entrati iesercizio successivamente alla data di entrata  in vigore del decreto legislativo 199/21 nonché impianti di produzione entrati  in esercizio prima della predetta data purché la loro potenza nominale totale  non  superi  il  limite  del  30%  della  potenza  complessiva  che  fa  capo  alla  comunità energetica A tal fine, gli impianti di produzione ammessi  alle  configurazioni  realizzate  ai  sensi  dell’articolo  42-bis  del  decreto-legge  162/19 non concorrono al raggiungimento del suddetto limite del 30%;
g) ai fini  del  rispetto  delle  condizioni  di  cui  alla  lettera  f)  valgono  anche  le seguenti previsioni: rientrano anche  le  sezioni  di  impianto  di produzione  oggetto  di potenziamento, purché l’energia elettrica prodotta da esse sia oggetto di  separata misura ai sensi del TIME; rientrano anche gli impianti di produzione gestiti da produttori terzi, anche diversi dal referente della configurazione, purché in relazione all’energia  elettrica immessa in rete i medesimi impianti di produzione risultino nella  disponibilità e sotto il controllo della comunità stessa. 

3.5       Ai fini dell’accesso al servizio per l’autoconsumo diffuso, nel caso di comunità  energetica dei cittadini, devono essere verificate tutte le seguenti condizioni: 

a) i soggetti facenti parte della configurazione sono clienti finali e/o produttoricon punti di connessione ubicati nella stessa zona di mercato; 
b) l’esercizio dei poteri di controllo della configurazione fa capo esclusivamentea  persone  fisiche, piccole imprese  e  autorità   locali,   ivi incluse le  amministrazioni comunali, gli enti di ricerca e formazione, gli enti religiosi,  quelli del terzo settore e di protezione ambientale nonché le amministrazioni  locali   contenute   nell’elenco   delle   amministrazioni   pubbliche   divulgato  dall’ISTAT  secondo  quanto  previsto  all’articolo  1,  comma  3,  della  legge  196/09; 
c) la partecipazione alla configurazione è aperta a tutti i consumatori, compresiquelli appartenenti a famiglie a basso reddito o vulnerabili; 
d) la partecipazione alla configurazione non può costituire l’attività commercialee industriale principale delle imprese private; e) i clienti  finali  e  i  produttori  facenti  parte  della  configurazione  hanno  dato mandato al medesimo referente   per   la   costituzione   e   gestione   della  configurazione; 
f) l’energia elettrica immessa ai fini della condivisione deve essere prodotta da impianti di produzione gestiti da un produttore facente parte dalla comunità  energetica di cittadini oppure da produttori terzi, anche diversi dal referente  della configurazione, purché in relazione all’energia elettrica immessa in rete i 

predetti impianti di produzione risultino nella disponibilità e sotto il controllo  della comunità stessa. Rientrano anche le sezioni di impianto, purché l’energia  elettrica prodotta da esse sia oggetto di separata misura ai sensi del TIME.  

3.6       Ai   fini   dell’accesso   al        servizio            per   l’autoconsumo   diffuso,   nel   caso   di  autoconsumatore individuale di energia rinnovabile “a distanza” con linea diretta,  devono essere verificate tutte le seguenti condizioni: 

a) i soggetti facenti parte della configurazione sono un cliente finale, coincidente con  l’autoconsumatore  individuale  di  energia  rinnovabile  “a  distanza”  con  linea  diretta  e  un  produttore,  coincidente  con  il  cliente  finale  ovvero  un  soggetto  terzo  soggetto  alle  istruzioni  dell’autoconsumatore  individuale  di  energia rinnovabile “a distanza” con linea diretta; 
b) il cliente finale e il produttore, qualora diverso dal cliente finale, facenti parte della  configurazione  hanno  dato  mandato  al  medesimo  referente  per  la  costituzione e gestione della configurazione; 
c) può essere presente un’unica unità di consumo;
d) può essere presente un solo impianto di produzione;
e) l’unità di consumo e l’impianto di produzione sono collegati con una linea elettrica diretta, di lunghezza, determinata secondo quanto previsto dal comma  14.2,  lettera  a),  non  superiore  a  10 km  e  sono  ubicati  in  aree  nella  piena  disponibilità dell’autoconsumatore. 

3.7       Ai   fini   dell’accesso   al        servizio            per   l’autoconsumo   diffuso,   nel   caso   di  autoconsumatore individuale di energia rinnovabile “a distanza” che utilizza la rete  di distribuzione, devono essere verificate tutte le seguenti condizioni:

a) i soggetti facenti parte della configurazione sono un cliente finale, coincidente con  l’autoconsumatore  individuale  di  energia  rinnovabile  “a  distanza”  che  utilizza la rete di distribuzione e uno o più produttori, coincidenti con il cliente  finale  ovvero  con  i  terzi  soggetti  alle  istruzioni  dell’autoconsumatore  individuale  di  energia  rinnovabile  “a  distanza”  che  utilizza  la  rete  di  distribuzione;
b) il cliente finale e i produttori, qualora diversi dal cliente finale, facenti parte della  configurazione  hanno  dato  mandato  al  medesimo  referente  per  la  costituzione e gestione della configurazione;
c) possono essere presenti più unità di consumo purché appartenenti alla stessazona di mercato;d) possono essere presenti più impianti di produzione, ciascuno dei quali può essere composto da più unità di produzione;e) le unità di consumo e gli impianti di produzione sono ubicati in aree nella piena disponibilità dell’autoconsumatore;
f) l’energia elettrica immessa ai fini della condivisione deve essere prodotta da impianti di produzione ubicati nella stessa zona di mercato dove sono ubicate  le unità di consumo. 

3.8       Ai fini dell’accesso al servizio per l’autoconsumo diffuso, nel caso di cliente attivo  “a distanza” che utilizza la rete di distribuzione, devono essere verificate tutte le  seguenti condizioni:

a) i soggetti facenti parte della configurazione sono un cliente finale, coincidente con il cliente attivo individuale “a distanza” che utilizza la rete di distribuzione  e  uno  o  più  produttori,  coincidenti  con  il  cliente  finale  ovvero  con  i  terzi  soggetti alle istruzioni del cliente attivo individuale “a distanza” che utilizza la  rete di distribuzione;
b) il cliente finale e i produttori, qualora diversi dal cliente finale, facenti parte della  configurazione  hanno  dato  mandato  al  medesimo  referente  per  la  costituzione e gestione della configurazione;
c) possono essere presenti più unità di consumo purché appartenenti alla stessa zona di mercato;
d) possono essere presenti più impianti di produzione, ciascuno dei quali può essere composto da più unità di produzione;e) le unità di consumo e gli impianti di produzione sono ubicati in aree nella pienadisponibilità del cliente attivo;
f) l’energia elettrica immessa ai fini della condivisione deve essere prodotta da impianti di produzione ubicati nella stessa zona di mercato dove sono ubicate  le unità di consumo. ritorna all'indice

 

TITOLO II  MODALITÀ PROCEDURALI 
Articolo 4  Procedure per l’accesso al servizio per l’autoconsumo diffuso 

4.1       Il  servizio  per  l’autoconsumo  diffuso  è  erogato  dal  GSE  ai  referenti  delle configurazioni  per  l’autoconsumo  diffuso  ed  è  incompatibile  con  il  regime  di  scambio sul posto. 

4.2       I  soggetti  che  intendono  beneficiare  del  servizio  per  l’autoconsumo  diffuso  presentano istanza al GSE per il tramite del referente, secondo modalità, modelli e  tempistiche definite dal GSE e positivamente verificati dal Direttore della Direzione  Mercati Energia all’Ingrosso e Sostenibilità Ambientale dell’Autorità. 

4.3       L’istanza di cui al comma 4.2 rileva sia ai fini della determinazione dell’energia  elettrica condivisa, sia ai fini della determinazione e valorizzazione dell’energia  autoconsumata secondo le modalità di cui all’articolo 6, sia ai fini dell’accesso agli  incentivi definiti dal Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ai sensi  dell’articolo 8 del decreto legislativo 199/21 ove spettanti. 

4.4       Il GSE verifica che siano rispettati tutti i requisiti necessari per l’ammissibilità al  servizio per l’autoconsumo diffuso e, nei soli casi in cui la predetta verifica abbia  esito positivo: 

a) stipula con il referente della configurazione un apposito contratto, secondo uno schema definito dal medesimo GSE sulla base di quanto previsto dal presente  provvedimento e positivamente verificato dal Direttore della Direzione Mercati  Energia  all’Ingrosso  e  Sostenibilità  Ambientale  dell’Autorità,  con  effetti  generalmente decorrenti dal giorno di ricevimento dell’istanza ovvero da una  data successiva indicata dal medesimo referente;
b) comunica a Terna, con le medesime modalità previste dal TISSPC, la tipologia delle configurazioni per le quali è stato attivato il servizio per l’autoconsumo  diffuso, specificando la relativa data di decorrenza. Qualora la verifica abbia esito negativo, il GSE ne dà comunicazione al referente  evidenziando i motivi del diniego. 

4.5       Il contratto di cui al comma 4.4, lettera a), ha durata definita dal GSE nell’ambito  delle Regole Tecniche di cui all’articolo 11, anche tenendo conto del periodo di  incentivazione definito dal Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ai  sensi dell’articolo 8 del decreto legislativo 199/21. Tale contratto non sostituisce i  normali  adempimenti  relativi  all’acquisto  dell’energia  elettrica  prelevata,  come  previsti dal TIT, dal TISSPC, dall’Allegato A alla deliberazione 111/06 e dalla  deliberazione 109/2021/R/eel: pertanto, la regolazione economica dei prelievi di  energia elettrica avviene secondo le modalità previste dalla regolazione vigente, ivi  inclusa la maggior tutela e la salvaguardia per i clienti finali aventi diritto. 

4.6       Il contratto di cui al comma 4.4, lettera a), è oggetto di aggiornamento a seguito di  modifiche che hanno effetti sul calcolo dei contributi spettanti, quali quelle che  derivano  dall’inserimento  e/o  fuoriuscita  di  clienti  finali/unità  di  consumo  e/o  produttori/impianti di produzione, secondo modalità definite dal GSE. Allo scopo,  il  referente  è  tenuto  a  informare  tempestivamente  il  GSE  presentando  apposita  istanza secondo modalità definite dal medesimo GSE: in ogni caso gli effetti della  modifica  contrattuale  decorrono  da  una  data  non  antecedente  a  quelle  in  cui  è  subentrata la modifica ed è stata presentata l’istanza. 

4.7       Ai fini dell’applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, nonché ai fini  della gestione tecnica ed economica del servizio per l’autoconsumo diffuso, il GSE  predispone un apposito portale informatico di cui al comma 11.3, interoperabile con  il sistema GAUDÌ. 

4.8       Ai fini della verifica di cui al comma 4.4 funzionale alla valorizzazione dell’energia  autoconsumata e all’accesso agli eventuali strumenti incentivanti, il GSE utilizza  l’area sottesa alla  cabina primaria, come individuata dai gestori di rete  ai sensi  dell’articolo  10,  vigente  al  momento  della  presentazione  dell’istanza  di  cui  al  comma 4.2. Tale area, in relazione ai punti di connessione che rilevano ai fini di  una configurazione per l’autoconsumo diffuso facenti parte dell’istanza, non è più  oggetto di successiva modifica anche qualora il gestore di rete competente dovesse  modificarla in attuazione della procedura di cui all’articolo 10. ritorna all'indice

 

 


[Modificato da MARIOCAPALBO 26/09/2023 19:39]

26/09/2023 18:36


 INDEX
pagina 
T
ITOLO III          MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO PER LAUTOCONSUMO DIFFUSO 
Articolo 5           Adempimenti in capo ai referenti di una configurazione per l’autoconsumo diffuso
Articolo 6           Adempimenti in capo al GSE
Articolo 7      Regolazione delle partite economiche

TITOLO IV DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 8      Obblighi informativi
Articolo 9           Modalità di copertura delle risorse necessarie al GSE per l’applicazione del servizio per l’autoconsumo diffuso
Articolo 10   Individuazione delle aree sottese alla stessa cabina primaria 
Articolo 11    Regole Tecniche per il servizio per l’autoconsumo diffuso e portale informatico del GSE
Articolo 12    Verifiche e controlli operati dal GSE
Articolo 13    Disposizioni per la verifica del rispetto delle tempistiche per l’invio, da parte dei gestori di rete, dei dati di misura e delle informazioni  necessari ai fini del presente provvedimento 
Articolo 14         Disposizioni finali 



T
ITOLO III  MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO PER LAUTOCONSUMO DIFFUSO 
Articolo 5 
Adempimenti in capo ai referenti di una configurazione per l’autoconsumo diffuso 
5.1       Ai        fini       dell’applicazione          del       presente           provvedimento,            il          referente,             per l’espletamento delle attività di verifica e controllo previste dall’articolo 12, è tenuto  a  consentire  l’accesso  agli  impianti  di  produzione  e  alle  unità  di  consumo  che  rilevano ai fini delle configurazioni per l’autoconsumo diffuso di cui al presente  provvedimento, informandone preventivamente i clienti finali e i produttori facenti  parte della configurazione. 

5.2       I produttori, per il tramite del referente, in relazione a ogni impianto di produzione  e utilizzando il portale informatico appositamente predisposto, sono tenuti a fornire  al  GSE,  qualora  non  già  disponibili  nel  sistema  GAUDÌ,  i  dati  necessari  al  medesimo GSE come da quest’ultimo indicati nel contratto di cui al comma 4.4,  lettera a).  ritorna all'indice

Articolo 6  Adempimenti in capo al GSE 
6.1       Il GSE, per ciascuna configurazione per l’autoconsumo diffuso, calcola la quantità di energia elettrica condivisa oraria e mensile. 

6.2       Il GSE, ai fini della determinazione del contributo per la valorizzazione dell’energia elettrica autoconsumata (CACV), calcola: 

a) per ciascuna configurazione per l’autoconsumo diffuso, la quantità di energiaelettrica autoconsumata oraria e mensile (EACV), quest’ultima pari alla somma  delle quantità di energia elettrica autoconsumate orarie nelle ore del mese;
b) nel caso  di  gruppi  di  autoconsumatori  di  energia  rinnovabile  che  agiscono  collettivamente  e  di  gruppi  di  clienti  attivi  che  agiscono  collettivamente,  l’energia  elettrica  autoconsumata  oraria  e  mensile  tenendo  conto  dei  soli  impianti    di         produzione       facenti parte    dell’edificio     o          condominio      cui  appartengono anche le unità di consumo (EACVC). Ove necessario, il GSE calcola, su base oraria e mensile, anche l’energia elettrica  condivisa  per  impianto  di  produzione  e  l’energia  elettrica  autoconsumata  per  impianto di produzione. 

6.3       Nel  caso  di  gruppi  di  autoconsumatori  di  energia  rinnovabile  che  agiscono  collettivamente e di gruppi di clienti attivi che agiscono collettivamente, il GSE  calcola  su  base  mensile,  per  ciascuna  configurazione,  il  contributo  per  la  valorizzazione dell’energia elettrica autoconsumata (CACV), espresso in €, pari alla  somma de:

a) il prodotto tra l’energia elettrica autoconsumata EACV mensile e il corrispettivo unitario  di  autoconsumo  forfetario  mensile  CUAfa),m  pari  alla  parte  unitaria variabile, espressa in c€/kWh, della tariffa di trasmissione (TRASE) definita  per le utenze in bassa tensione;
b) il prodotto tra l’energia elettrica autoconsumata EACVC mensile e il corrispettivo unitario di autoconsumo forfetario mensile CUAfb),m pari al valore più elevato  della componente variabile di distribuzione definita per le utenze per altri usi  in bassa tensione (BTAU) vigenti nel mese m-esimo; 
c) la somma, per livello di tensione i e ore h, dei prodotti tra l’energia elettrica autoconsumata EACVC per livello di tensione di cui al comma 1.1, lettera s), il  coefficiente  delle  perdite  evitate  cPR  corrispondente  al  medesimo  livello  di  tensione di cui al comma 6.5 e il prezzo zonale orario Pz          CACV = CUAfa),m * EACV + CUAfb),m * EACVC + Sommai,h (EACVC,i * cPR,i * Pz)h. 

6.4 Nel caso di comunità energetiche rinnovabili, di comunità energetiche dei cittadini, di autoconsumatori individuali di energia rinnovabile “a distanza” che utilizzano la  rete  di  distribuzione  e  di  clienti  attivi  “a  distanza”  che  utilizzano  la  rete  di  distribuzione,  il  GSE  calcola  su  base  mensile,  per  ciascuna  configurazione,  il  contributo  per  la  valorizzazione  dell’energia  elettrica  autoconsumata  (CACV),  espresso  in  €,  pari  al  prodotto  tra  l’energia  elettrica  autoconsumata  EACV  e  il  corrispettivo unitario di autoconsumo forfetario mensile CUAfa),m di cui al comma  6.3, lettera a):     CACV = CUAfa),m * EACV  6.5    Il coefficiente delle perdite di rete evitate (cPR) è pari a:

a) 1,2% nel caso di energia elettrica condivisa per effetto dell’energia elettrica prodotta da impianti di produzione connessi alla rete di distribuzione in media  tensione;
b) 2,6% nel caso di energia elettrica condivisa per effetto dell’energia elettrica prodotta da impianti di produzione connessi alla rete di distribuzione in bassa    ritorna all'indice 

Articolo 7  Regolazione delle partite economiche  
7.1       Il  GSE,  nell’ambito  del  contratto  di  cui  al  comma  4.4,  lettera  a),  riconosce  al  referente il contributo per l’energia elettrica autoconsumata (CACV) e il contributo  per l’energia elettrica oggetto di incentivazione (CACI). Esso, su base mensile, è pari  alla somma de:

a) il termine CACV calcolato secondo quando previsto dai commi 6.2, 6.3 e 6.4;
b) il prodotto tra la tariffa incentivante definita dal Ministro dell’Ambiente e dellaSicurezza  Energetica  ai  sensi  dell’articolo  8  del  decreto  legislativo  199/21  ovvero  dal  decreto  ministeriale  16  settembre  2020  e  la  quantità  di  energia  elettrica a cui essa è riferita. Ove necessario, il GSE utilizza i dati afferenti  all’energia elettrica incentivata per impianto di produzione;
c) eventuali corrispettivi a copertura dei costi amministrativi del GSE qualora previsti  dal  Ministro  dell’Ambiente  e  della  Sicurezza  Energetica  ai  sensi  dell’articolo 8 del decreto legislativo 199/21 ovvero del decreto ministeriale 16  settembre 2020. 

7.2       Le erogazioni di cui al comma 7.1 sono effettuate dal GSE, secondo modalità e  tempistiche definite dal medesimo GSE nell’ambito del contratto di cui al comma  4.4,  lettera  a).  Il  GSE  può  prevedere  meccanismi  di  acconto  e  conguaglio,  garantendo che il conguaglio avvenga almeno su base annuale solare entro il 15  maggio dell’anno successivo a quello di riferimento. 

7.3       Le modalità e le tempistiche per l’erogazione dei corrispettivi spettanti sono definite  dal GSE nelle Regole Tecniche di cui all’articolo 11, anche avvalendosi di quanto  già definito nell’ambito della deliberazione 318/2020/R/eel, dei regimi commerciali  speciali  o  degli  altri  strumenti  incentivanti,  previa  verifica  del  Direttore  della  Direzione Mercati Energia all’Ingrosso e Sostenibilità Ambientale dell’Autorità.  ritorna all'indice
 
TITOLO IV DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 8 Obblighi informativi
8.1 Il GSE, entro 15 (quindici) giorni solari dalla sottoscrizione del contratto di cui al comma 4.4, lettera
a), comunica ai soggetti responsabili, ai sensi del TIME, delle operazioni di gestione dei dati di misura nonché di natura commerciale dell’energia elettrica immessa e/o prelevata l’elenco dei punti di connessione che insistono sulla propria rete e che hanno richiesto il servizio per l’autoconsumo diffuso, dando evidenza anche della data di decorrenza del predetto contratto.
8.2 Le imprese distributrici trasmettono al GSE, tramite il portale informatico appositamente predisposto e secondo modalità definite dal medesimo GSE sentiti i gestori di rete, i seguenti dati e informazioni relativi a ciascun referente:
a) tipologia dei punti di connessione ai sensi del TIS;
b) tipologia di punto di prelievo come definita dall’articolo 2, comma 2.2, del TIT.
8.3 Il Gestore del Sistema Informativo Integrato (SII) definisce le modalità per la messa a disposizione al GSE dei dati costituenti il Registro Centrale Ufficiale (RCU) con riferimento ai punti di prelievo ricompresi nelle configurazioni per l’autoconsumo diffuso, come individuati nell’ambito delle Regole Tecniche del GSE di cui all’articolo 11.
8.4 I soggetti responsabili, ai sensi del TIME, delle operazioni di gestione dei dati di misura nonché di natura commerciale dell’energia elettrica trasmettono al GSE le misure dell’energia elettrica immessa e dell’energia elettrica prelevata tramite ciascun punto di connessione compreso nel contratto di cui al comma 4.4, lettera a), con le stesse tempistiche previste dall’articolo 24 del TIME, distinguendo tra punti di connessione trattati orari e punti di connessione non trattati orari.
8.5 Nel caso di punti di connessione non trattati orari, nelle more dell’attivazione del trattamento orario, il gestore di rete configura i misuratori elettronici per la rilevazione dei dati di misura orari e li trasmette, pur senza validazione, al GSE, per quanto possibile con le medesime tempistiche previste dall’articolo 24 del TIME. Qualora il gestore di rete non sia tecnicamente in grado di acquisire i dati di misura orari, ne dà comunicazione motivata al referente e al GSE, indicando i tempi previsti per la soluzione del problema. I dati di misura orari non validati sono utilizzati dal GSE ai fini della profilazione dei dati monorari o per fasce validati.
8.6 Nel caso di punti di connessione non trattati orari, nelle more dell’attivazione del trattamento orario e a fronte dell’oggettiva e motivata impossibilità di estrazione dei dati di misura orari comunicata da parte del gestore di rete, i dati monorari o per fasce sono profilati dal GSE secondo modalità definite dal medesimo a partire dai dati disponibili per tipologia di utenza presso il Sistema Informativo Integrato (SII).
8.7 Al termine di ciascun anno solare ed entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello di riferimento, i soggetti responsabili, ai sensi del TIME, delle operazioni di gestione dei dati di misura nonché di natura commerciale dell’energia elettrica prelevata e dell’energia elettrica immessa verificano i valori dell’energia elettrica prelevata e dell’energia elettrica immessa trasmessi al GSE, completando e rettificando gli eventuali dati incompleti, secondo modalità definite dal GSE. Nei casi di cui al comma 8.5, il GSE, qualora alla data del 31 marzo dell’anno successivo a quello di riferimento dovesse registrare la non completezza dei dati di misura dell’anno di riferimento, applica le profilazioni di cui al comma 8.6.
8.8 Il GSE può richiedere ai soggetti responsabili, ai sensi del TIME, delle operazioni di gestione dei dati di misura nonché di natura commerciale dell’energia elettrica immessa i dati di cui al comma 8.4 riferiti a un periodo storico pari al massimo a cinque anni qualora necessari al medesimo per le attività di propria competenza.
8.9 Le imprese distributrici trasmettono al GSE l’aggiornamento dei dati di cui al comma 8.2, secondo modalità definite dal medesimo GSE sentite le medesime imprese distributrici. ritorna all'indicedice 

Articolo 9 Modalità di copertura delle risorse necessarie al GSE per l’applicazione del servizio per l’autoconsumo diffuso
9.1 I costi sostenuti dal GSE relativi all’erogazione del contributo per la valorizzazione
dell’energia elettrica autoconsumata (CACV) sono posti a valere sul Conto per la perequazione dei costi di trasmissione, distribuzione e misura dell’energia elettrica, nonché dei meccanismi di promozione delle aggregazioni e di integrazione dei ricavi, di cui all’articolo 41, comma 41.1, lettera g), del TIT.
9.2 I costi sostenuti dal GSE relativi all’erogazione del contributo per l’energia elettrica incentivata (CACI) sono posti a valere sul Conto per nuovi impianti alimentati da fonti rinnovabili e assimilate, di cui all’articolo 41, comma 41.1, lettera b), del TIT. ritorna all'indice 

Articolo 10 Individuazione delle aree sottese alla stessa cabina primaria
10.1 Il presente articolo definisce i criteri che le imprese distributrici devono utilizzare ai fini dell’individuazione, come previsto dagli articoli 8, 31 e 32 del decreto legislativo 199/21 e dall’articolo 14 del decreto legislativo 210/21, dell’area sottesa alla stessa cabina primaria nel caso di accesso al servizio per l’autoconsumo diffuso.
10.2 Le imprese distributrici che dispongono di cabine primarie, ciascuna per l’ambito territoriale di competenza, a partire dalla reale configurazione delle proprie reti elettriche, individuano soluzioni atte a identificare l’area sottesa a ogni cabina primaria. Tali soluzioni devono tenere conto:
a) della struttura delle reti elettriche;
b) degli assetti di funzionamento delle reti elettriche;
c) dello sviluppo prospettico delle reti elettriche, per quanto noto al momento
dell’identificazione;
d) fermo restando il vincolo connesso all’ambito territoriale della concessione di
distribuzione di energia elettrica, di ulteriori aspetti di tipo geografico funzionali a rendere fruibile l’area convenzionale individuata.
10.3 Le imprese distributrici che dispongono di cabine primarie si coordinano, anche per il tramite delle rispettive associazioni di categoria, per addivenire all’identificazione di soluzioni analoghe.
10.4 Le imprese distributrici che dispongono di cabine primarie pubblicano nei propri siti internet la prima versione delle aree sottese alle singole cabine primarie entro il 28 febbraio 2023. Tale versione delle aree sottese alle singole cabine primarie è valida fino al 30 settembre 2023.
10.5 Le aree di cui al comma 10.4 sono sottoposte alla consultazione dei soggetti interessati che possono trasmettere alle relative imprese distributrici le proprie osservazioni entro il 31 maggio 2023. A seguito del ricevimento delle osservazioni, le singole imprese distributrici possono prevedere opportune modifiche funzionali alla nuova identificazione delle aree sottese alle singole cabine primarie nel rispetto dei requisiti di cui al comma 10.2.
10.6 Le aree sottese alle singole cabine primarie sono rese il più possibile facilmente fruibili ai soggetti che intendono realizzare configurazioni per l’autoconsumo diffuso. Per tale finalità, le imprese distributrici che dispongono di cabine primarie: a) associano alle aree una serie di vie convenzionalmente afferenti alla medesima
cabina primaria, realizzano i layer georeferenziati di tali aree e, a seguito di quanto previsto dal comma 10.5, li mettono a disposizione del GSE entro il 30 luglio 2023, secondo modalità definite dal medesimo GSE, affinché quest’ultimo possa procedere alla loro pubblicazione nel proprio sito internet, entro il 30 settembre 2023, mediante un’unica interfaccia;
b) assumono come riferimento l’indirizzo di fornitura associato a ciascun POD, anziché l’ubicazione del punto di connessione e rendono disponibile al GSE, per le proprie verifiche, una matrice di correlazione tra il POD e l’ubicazione del punto di connessione. Nei casi in cui l’ubicazione del punto di connessione non coincida con l’indirizzo di fornitura, il GSE effettua una verifica avvalendosi delle informazioni presenti nel Registro Centrale Ufficiale (RCU) associate al POD, ovvero acquisendo una bolletta elettrica afferente al predetto POD.
10.7 Le aree sottese alle singole cabine primarie, a decorrere dal 1 ottobre 2023, sono aggiornate con frequenza biennale dalle imprese distributrici competenti, al fine di tenere conto delle evoluzioni delle reti elettriche. A seguito degli aggiornamenti previsti dal presente comma, le imprese distributrici trasmettono al GSE, secondo modalità e tempistiche definite dal medesimo GSE, le nuove aree sottese alle singole cabine primarie affinché il GSE le pubblichi nel proprio portale informatico di cui al comma 11.3.
10.8 Le imprese distributrici che dispongono di cabine primarie si avvalgono delle imprese distributrici sottese per la costruzione delle aree per le quali queste ultime, pur avendo il ruolo di gestore di rete concessionario, non dispongono di una cabina primaria. A tal fine:
a) il territorio in concessione all’impresa distributrice sottesa è inserito nella sua totalità nell’area sottesa alla cabina primaria a cui la rete dell’impresa distributrice sottesa è fisicamente connessa;
b) le medesime imprese distributrici sottese si coordinano con le relative imprese distributrici che dispongono di cabine primarie al fine di fornire tutte le informazioni utili relative alle proprie reti di distribuzione sottese.
10.9 Nel caso delle isole minori non interconnesse, come previsto dall’articolo 32, comma 3, lettera e), del decreto legislativo 199/21 e dall’articolo 14, comma 10, lettera g), del decreto legislativo 210/21, l’area sottesa alla medesima cabina primaria coincide con l’intero territorio isolano.
10.10 Nel solo caso di SDC connessi in alta tensione, l’individuazione delle aree sottese alla cabina primaria (coincidente con la cabina di trasformazione alta/media tensione del SDC) è effettuata dal gestore del SDC definendo, come area sottesa alla propria cabina primaria, l’area coincidente con l’ambito territoriale del medesimo SDC. ritorna all'indice

Articolo 11 Regole Tecniche per il servizio per l’autoconsumo diffuso e portale informatico del GSE
11.1 Il GSE predispone e trasmette all’Autorità un documento contenente i criteri puntuali di calcolo eventualmente necessari per l’applicazione del presente provvedimento. Tale documento, a seguito della verifica da parte del Direttore della Direzione Mercati Energia all’Ingrosso e Sostenibilità Ambientale dell’Autorità, è pubblicato nel sito internet del GSE.
11.2 Il GSE, nel documento di cui al comma 11.1 definisce:
a) le modalità di comunicazione ai referenti delle configurazioni per
l’autoconsumo diffuso che beneficiano del servizio per l’autoconsumo diffuso, finalizzate a garantire la trasparenza e la comprensibilità delle informazioni trasmesse;
b) le modalità secondo cui si può dare il mandato senza rappresentanza al referente diverso dai soggetti di cui al comma 1.1, lettera hh), punti da i. a vii., quali soggetti possono essere individuati come referenti mandatari e le eventuali garanzie economiche/finanziarie che dovranno essere presentate dal referente mandatario;
c) le modalità per la cessione dei crediti maturati;
d) le modalità di restituzione dei benefici tariffari e degli incentivi associati al
regime precedente, maggiorati degli interessi legali, qualora la configurazione per l’autoconsumo diffuso dovesse decidere di recedere preventivamente dall’accesso al servizio per l’autoconsumo diffuso;
e) le modalità secondo cui più comunità energetiche rinnovabili e/o più comunità energetiche dei cittadini possono fondersi in un’unica comunità energetica rinnovabile ovvero in un’unica comunità energetica dei cittadini.

11.3 Il GSE predispone un portale informatico per l’accesso al servizio per l’autoconsumo diffuso, definito sulla base delle disposizioni regolatorie disciplinate dal presente provvedimento. A tal fine il GSE definisce opportune modalità che consentano ai membri della configurazione, ovvero a soggetti terzi autorizzati dal soggetto referente, l’accesso ai dati che rilevano per l’erogazione del servizio per l’autoconsumo diffuso.
11.4 Il GSE pubblica nel portale informatico, secondo quanto previsto dall’articolo 10,le aree sottese alle singole cabine primarie. ritorna all'indice 

Articolo 12 Verifiche e controlli operati dal GSE
12.1 Il GSE effettua le verifiche delle configurazioni che beneficiano del servizio per l’autoconsumo diffuso. Esse sono svolte, ove necessario, attraverso sopralluoghi al fine di accertare la veridicità delle informazioni e dei dati trasmessi.
12.2 Il GSE segnala ogni situazione anomala riscontrata all’Autorità e al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, ai fini dell’adozione dei provvedimenti di propria competenza.  ritorna all'indice

Articolo 13 Disposizioni per la verifica del rispetto delle tempistiche per l’invio, da parte dei gestori di rete, dei dati di misura e delle informazioni necessari ai fini del presente provvedimento
13.1 Il GSE trasmette all’Autorità:
a) entro il 30 aprile di ogni anno, un rapporto che evidenzi, per ogni gestore di
rete:
  • i. il numero dei dati di misura (ad esclusione dei dati orari non validati oveprevisti) e delle informazioni di cui al comma 8.2 complessivamente necessari, come risulta alla data del 31 gennaio ai fini del rispetto del presente provvedimento per l’anno solare precedente, e il numero delle predette misure e informazioni trasmesse al GSE entro il 31 marzo;
  • ii. il numero delle configurazioni attive che beneficiano del servizio per l’autoconsumo diffuso alla data del 31 gennaio, relative all’anno solare precedente, e il numero delle predette configurazioni per le quali, al 31 marzo, manca almeno un dato di misura (ad esclusione dei dati orari non validati ove previsti) o una delle informazioni di cui al comma 8.2 necessarie ai fini del calcolo del conguaglio per l’anno solare precedente;
b) entro il 30 settembre di ogni anno, un rapporto che evidenzi, per ogni gestore
di rete:
  • i. il numero dei dati di misura (ad esclusione dei dati orari non validati oveprevisti) e delle informazioni di cui al comma 8.2 complessivamente necessari, come risulta alla data del 30 aprile ai fini del rispetto del presente provvedimento per l’anno solare precedente e il numero delle predette misure e informazioni trasmesse al GSE entro il 31 luglio;
  • ii. il numero delle configurazioni attive che beneficiano del servizio per l’autoconsumo diffuso alla data del 30 aprile, relative all’anno solare precedente, e il numero dei predetti contratti per le quali, al 31 luglio, manca almeno un dato di misura (ad esclusione dei dati orari non validati ove previsti) o una delle informazioni di cui al comma 8.2 necessarie ai fini del calcolo del conguaglio per l’anno solare precedente;
c) entro il 20 luglio di ogni anno, il numero delle configurazioni attive che beneficiano del servizio per l’autoconsumo diffuso per l’anno precedente, nonché il numero dei pagamenti effettuati agli utenti entro il 30 giugno.
13.2 Il GSE trasmette i rapporti di cui al comma 13.1, lettere a) e b), anche a CSEA e ai gestori di rete interessati, affinché applichino quanto previsto dai commi da 13.3 a 13.6.
13.3 Nel caso in cui il numero delle configurazioni che beneficiano del servizio per l’autoconsumo diffuso per cui non sono disponibili tutte le misure e le informazioni necessarie, di cui al rapporto previsto dal comma 13.1, lettera a), sia superiore al massimo tra 30 e l’1% del totale dei contratti, il gestore di rete versa a CSEA, entro il 30 giugno di ogni anno, un importo pari al prodotto tra 20 euro e la differenza tra il numero dei contratti per cui non sono disponibili tutte le misure e le informazioni necessarie e il massimo tra 30 e l’1% del totale delle configurazioni.
13.4 Nel caso in cui il rapporto previsto dal comma 13.1, lettera b), evidenzi la persistenza di configurazioni che beneficiano del servizio per l’autoconsumo diffuso per cui non sono disponibili tutte le misure e le informazioni necessarie, il gestore di rete versa a CSEA, entro il 30 novembre di ogni anno, un importo pari al prodotto tra 20 euro e il numero delle configurazioni che beneficiano del servizio per l’autoconsumo diffuso per cui non sono disponibili tutte le misure e le informazioni necessarie.
13.5 Ai fini dell’applicazione del presente articolo, sono esclusi i ritardi imputabili a terzi, come opportunamente documentati, dandone comunicazione a CSEA. Tale documentazione deve essere conservata ed esibita in caso di richiesta da parte dell’Autorità o in caso di verifica ispettiva.
13.6 Nel caso in cui le penali previste dai commi 13.3 e 13.4 non siano versate a CSEA entro le tempistiche di cui ai medesimi commi, gli importi complessivi da versare sono aumentati del 50%.
13.7 CSEA, entro il mese di gennaio di ogni anno a decorrere dall’anno 2024, trasmette all’Autorità un prospetto riepilogativo relativo all’applicazione dei commi da 13.3 a 13.6, evidenziando in particolare i gestori di rete inadempienti.
13.8 Le somme versate dai gestori di rete a CSEA in applicazione del presente articolo sono poste a valere sul Conto per la perequazione dei costi di trasmissione, distribuzione e misura dell’energia elettrica, nonché dei meccanismi di promozione delle aggregazioni e di integrazione dei ricavi, di cui all’articolo 41, comma 41.1, lettera g), del TIT. ritorna all'indice

Articolo 14 Disposizioni finali
14.1 Il presente provvedimento si applica anche nel caso di utenti e utenze dei SDC, fermo restando che il minimo, su base oraria, tra l’energia elettrica prelevata dalla rete dei SDC e l’energia elettrica immessa nella rete dei SDC non è conteggiato ai fini della determinazione e valorizzazione dell’energia elettrica autoconsumata.
14.2 Nel caso di autoconsumatori individuali di energia rinnovabile “a distanza” conlinea diretta:
a) il calcolo della lunghezza, pari al massimo a 10 km, del collegamento diretto è
effettuato considerando la distanza minima tra la particella catastale ovvero l’insieme delle particelle catastali in cui sorge l’unità di consumo e la particella catastale ovvero l’insieme delle particelle catastali in cui sorge l’impianto di produzione;
b) è consentito un solo passaggio dal trattamento regolatorio spettante per l’autoconsumo diffuso al trattamento regolatorio spettante per i SSPC e viceversa. Tale passaggio comporta la restituzione dei benefici tariffari e degli incentivi associati al regime precedente, maggiorati degli interessi legali, secondo modalità da definire a cura del GSE;
c) i clienti finali ricadenti in tali configurazioni versano le componenti tariffarie a copertura degli oneri generali di sistema direttamente a CSEA, secondo modalità definite dalla medesima CSEA e trasmesse, per informativa, al Direttore della Direzione Mercati Energia all’Ingrosso e Sostenibilità Ambientale.
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[Modificato da MARIOCAPALBO 26/09/2023 19:43]

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