Legge regionale 19 novembre 2020, n. 25
Promozione dell’istituzione delle Comunità energetiche da fonti rinnovabili.
(BURC n. 109 del 19 novembre 2020)
(Testo coordinato con le modifiche di cui alla l.r. 23 aprile 2021, n. 2)
Art. 1
(Finalità)
1. La Regione, in attuazione della Direttiva (UE) 2018/2001 sulla promozione dell’uso
dell’energia da fonti rinnovabili e della Direttiva (UE) 2019/944 relativa a norme comuni per
il mercato interno dell’energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE, promuove e
partecipa, senza ulteriori oneri per il bilancio regionale e nel rispetto di quanto previsto
dall'articolo 42-bis del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162 (Disposizioni urgenti in
materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni,
nonché di innovazione tecnologica) convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020,
n. 8, all'istituzione di comunità energetiche rinnovabili, per la produzione, lo scambio,
l'accumulo e la cessione di energia rinnovabile ai fini dell'autoconsumo e per la riduzione della
povertà energetica e sociale, nonché per la realizzazione di forme di efficientamento e di
riduzione dei prelievi energetici dalla rete.
2. La Regione, senza ulteriori oneri per il bilancio regionale, promuove il passaggio dalla
produzione in grandi impianti di generazione centralizzati ad una produzione decentrata di
energia da fonti rinnovabili e verso mercati a basse emissioni di carbonio.
Art. 2
(Comunità energetiche rinnovabili)
1. Le comunità energetiche rinnovabili sono costituite anche1 su iniziativa di uno o più enti locali,
anche in forma aggregata, i quali adottano un protocollo di intesa condiviso con il dipartimento
regionale competente e redatto sulla base dei criteri definiti dalla Giunta regionale entro
novanta giorni dalla entrata in vigore delle presenti disposizioni, finalizzato a sostenere la
diffusione e la coerenza dei sistemi locali di produzione, consumo e accumulo dell'energia.
2. Alle comunità energetiche rinnovabili possono partecipare soggetti pubblici e privati, anche
intestatari di utenze domestiche, che mantengono i loro diritti e doveri di clienti finali senza
essere soggetti a condizioni o a procedure ingiustificate o discriminatorie che impediscano la
partecipazione a una comunità energetica.
3. La partecipazione delle imprese alle comunità energetiche è consentita se essa non costituisce
l'attività commerciale o professionale principale.
4. Le comunità energetiche rinnovabili acquisiscono e mantengono la qualifica di soggetti
produttori di energia se annualmente la quota dell'energia prodotta, destinata
all'autoconsumo da parte dei membri, non è inferiore al 60 per cento del totale.
5. I membri della comunità partecipano alla generazione distribuita di energia da fonte
rinnovabile e all'esecuzione di attività di gestione e diffusione del sistema di distribuzione, di
accumulazione, di fornitura e di aggregazione dell'energia a livello locale.
6. A tal fine, secondo quanto previsto al comma 5, la comunità energetica rinnovabile sostiene
progetti innovativi finalizzati alla produzione di energia rinnovabile a basso impatto
ambientale, all'aumento dell'efficienza energetica e alla costruzione di sistemi sostenibili di
produzione energetica e di uso dell'energia, attraverso l'impiego equilibrato delle risorse del
territorio di riferimento.
1 Parola inserita dall’articolo 1, comma 1, della l.r. 23 aprile 2021, n. 2.
Art. 3
(Qualità ecologica)
1. Per il sostegno, la promozione e lo sviluppo di un mercato su base volontaria dell'energia
pulita da fonti rinnovabili, la Giunta regionale istituisce e regolamenta il marchio di qualità
ecologica denominato "Energia Rinnovabile di Calabria".
2. Il marchio garantisce la tracciabilità dell'energia e la qualità ecologica degli impianti per la
produzione di energia da fonti rinnovabili presenti nella Regione, anche in relazione al loro
impatto paesaggistico ed al rispetto della fonte naturale.
Art. 4
(Attività)
1. Le comunità energetiche rinnovabili possono:
a) produrre l'energia rinnovabile, autoconsumarla, immagazzinarla e cederla, anche a titolo
gratuito, quale strumento di lotta alla povertà energetica e sociale;
b) stipulare accordi e convenzioni con l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente
(ARERA) e i gestori della rete di distribuzione, al fine di ottimizzare la gestione, l'utilizzo
delle reti di energia e l'accesso non discriminatorio ai mercati dell'energia.
2. Le comunità energetiche rinnovabili:
a) redigono e adottano un bilancio energetico entro novanta giorni dalla data della loro
costituzione;
b) redigono e adottano entro novanta giorni dalla data della loro costituzione un PAESC
congiunto, anche su scala sovracomunale, che individui le azioni per l'efficientamento
energetico, per l'aumento della produzione di energia rinnovabile e la dismissione degli
impianti e dei consumi energetici da fonti non rinnovabili, nel quadro della pianificazione
territoriale regionale e nel rispetto della pianificazione paesaggistica di cui al decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio).2
3. Presso il dipartimento regionale competente è istituito il Registro delle comunità energetiche
rinnovabili della Regione Calabria, la cui disciplina è demandata al regolamento attuativo che
è approvato dalla Giunta regionale entro novanta giorni dalla entrata in vigore delle presenti
disposizioni.
Art. 5
(Comunità circolare)
1. Ai sensi della Direttiva 2000/60/CE, che istituisce un quadro per l’azione comunitaria in
materia di acque, e della Direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei
rischi di alluvioni, la comunità energetica rinnovabile promuove e adotta contratti di fiume, di
lago e di costa, quali strumenti volontari di programmazione, progettazione territoriale
strategica negoziata e fattori di resilienza, per la valorizzazione degli elementi naturalistici,
culturali, produttivi, e artistici dei territori e ai fini dello sviluppo sostenibile, della tutela degli
habitat e per la realizzazione della economia circolare nella Regione.
Art. 6
(Norma finanziaria)
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, pari a 1.500,00 euro per l'annualità
2020, si provvede con le disponibilità esistenti sul Programma U.20.03 - capitolo
U0700110101 "Fondo occorrente per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi
2 Parole aggiunte dall’articolo 2, comma 1, della l.r. 23 aprile 2021, n. 2.
che si perfezioneranno dopo l'approvazione del bilancio, recante spese di parte corrente",
dello stato di previsione della spesa del bilancio 2020-2022 della Regione Calabria, annualità
2020, che viene ridotto del medesimo importo.
2. La disponibilità finanziaria di cui al comma 1 è utilizzata nell'esercizio in corso ponendo la
competenza della spesa su un capitolo di nuova istituzione all'interno del Programma U.17.01
dello stato di previsione della spesa del bilancio 2020 - 2022, annualità 2020.
Art. 7
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul
Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.
[Modificato da MARIOCAPALBO 26/09/2023 20:32]