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CALABRIA Legge regionale 19 novembre 2020, n. 25

Ultimo Aggiornamento: 26/09/2023 20:33
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26/09/2023 20:08


 Legge regionale 19 novembre 2020, n. 25
 
Promozione dell’istituzione delle Comunità energetiche da fonti rinnovabili.
(BURC n. 109 del 19 novembre 2020)
(Testo coordinato con le modifiche di cui alla l.r. 23 aprile 2021, n. 2)
Art. 1
(Finalità)
1. La Regione, in attuazione della Direttiva (UE) 2018/2001 sulla promozione dell’uso
dell’energia da fonti rinnovabili e della Direttiva (UE) 2019/944 relativa a norme comuni per
il mercato interno dell’energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE, promuove e
partecipa, senza ulteriori oneri per il bilancio regionale e nel rispetto di quanto previsto
dall'articolo 42-bis del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162 (Disposizioni urgenti in
materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni,
nonché di innovazione tecnologica) convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020,
n. 8, all'istituzione di comunità energetiche rinnovabili, per la produzione, lo scambio,
l'accumulo e la cessione di energia rinnovabile ai fini dell'autoconsumo e per la riduzione della
povertà energetica e sociale, nonché per la realizzazione di forme di efficientamento e di
riduzione dei prelievi energetici dalla rete.
2. La Regione, senza ulteriori oneri per il bilancio regionale, promuove il passaggio dalla
produzione in grandi impianti di generazione centralizzati ad una produzione decentrata di
energia da fonti rinnovabili e verso mercati a basse emissioni di carbonio.

Art. 2
(Comunità energetiche rinnovabili)
1. Le comunità energetiche rinnovabili sono costituite anche1 su iniziativa di uno o più enti locali,
anche in forma aggregata, i quali adottano un protocollo di intesa condiviso con il dipartimento
regionale competente e redatto sulla base dei criteri definiti dalla Giunta regionale entro
novanta giorni dalla entrata in vigore delle presenti disposizioni, finalizzato a sostenere la
diffusione e la coerenza dei sistemi locali di produzione, consumo e accumulo dell'energia.
2. Alle comunità energetiche rinnovabili possono partecipare soggetti pubblici e privati, anche
intestatari di utenze domestiche, che mantengono i loro diritti e doveri di clienti finali senza
essere soggetti a condizioni o a procedure ingiustificate o discriminatorie che impediscano la
partecipazione a una comunità energetica.
3. La partecipazione delle imprese alle comunità energetiche è consentita se essa non costituisce
l'attività commerciale o professionale principale.
4. Le comunità energetiche rinnovabili acquisiscono e mantengono la qualifica di soggetti
produttori di energia se annualmente la quota dell'energia prodotta, destinata
all'autoconsumo da parte dei membri, non è inferiore al 60 per cento del totale.
5. I membri della comunità partecipano alla generazione distribuita di energia da fonte
rinnovabile e all'esecuzione di attività di gestione e diffusione del sistema di distribuzione, di
accumulazione, di fornitura e di aggregazione dell'energia a livello locale.
6. A tal fine, secondo quanto previsto al comma 5, la comunità energetica rinnovabile sostiene
progetti innovativi finalizzati alla produzione di energia rinnovabile a basso impatto
ambientale, all'aumento dell'efficienza energetica e alla costruzione di sistemi sostenibili di
produzione energetica e di uso dell'energia, attraverso l'impiego equilibrato delle risorse del
territorio di riferimento.
1 Parola inserita dall’articolo 1, comma 1, della l.r. 23 aprile 2021, n. 2.
Art. 3
(Qualità ecologica)
1. Per il sostegno, la promozione e lo sviluppo di un mercato su base volontaria dell'energia
pulita da fonti rinnovabili, la Giunta regionale istituisce e regolamenta il marchio di qualità
ecologica denominato "Energia Rinnovabile di Calabria".
2. Il marchio garantisce la tracciabilità dell'energia e la qualità ecologica degli impianti per la
produzione di energia da fonti rinnovabili presenti nella Regione, anche in relazione al loro
impatto paesaggistico ed al rispetto della fonte naturale.

Art. 4
(Attività)
1. Le comunità energetiche rinnovabili possono:
a) produrre l'energia rinnovabile, autoconsumarla, immagazzinarla e cederla, anche a titolo
gratuito, quale strumento di lotta alla povertà energetica e sociale;
b) stipulare accordi e convenzioni con l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente
(ARERA) e i gestori della rete di distribuzione, al fine di ottimizzare la gestione, l'utilizzo
delle reti di energia e l'accesso non discriminatorio ai mercati dell'energia.
2. Le comunità energetiche rinnovabili:
a) redigono e adottano un bilancio energetico entro novanta giorni dalla data della loro
costituzione;
b) redigono e adottano entro novanta giorni dalla data della loro costituzione un PAESC
congiunto, anche su scala sovracomunale, che individui le azioni per l'efficientamento
energetico, per l'aumento della produzione di energia rinnovabile e la dismissione degli
impianti e dei consumi energetici da fonti non rinnovabili, nel quadro della pianificazione
territoriale regionale e nel rispetto della pianificazione paesaggistica di cui al decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio).2
3. Presso il dipartimento regionale competente è istituito il Registro delle comunità energetiche
rinnovabili della Regione Calabria, la cui disciplina è demandata al regolamento attuativo che
è approvato dalla Giunta regionale entro novanta giorni dalla entrata in vigore delle presenti
disposizioni.

Art. 5
(Comunità circolare)
1. Ai sensi della Direttiva 2000/60/CE, che istituisce un quadro per l’azione comunitaria in
materia di acque, e della Direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei
rischi di alluvioni, la comunità energetica rinnovabile promuove e adotta contratti di fiume, di
lago e di costa, quali strumenti volontari di programmazione, progettazione territoriale
strategica negoziata e fattori di resilienza, per la valorizzazione degli elementi naturalistici,
culturali, produttivi, e artistici dei territori e ai fini dello sviluppo sostenibile, della tutela degli
habitat e per la realizzazione della economia circolare nella Regione.

Art. 6
(Norma finanziaria)
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, pari a 1.500,00 euro per l'annualità
2020, si provvede con le disponibilità esistenti sul Programma U.20.03 - capitolo
U0700110101 "Fondo occorrente per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi
2 Parole aggiunte dall’articolo 2, comma 1, della l.r. 23 aprile 2021, n. 2.
che si perfezioneranno dopo l'approvazione del bilancio, recante spese di parte corrente",
dello stato di previsione della spesa del bilancio 2020-2022 della Regione Calabria, annualità
2020, che viene ridotto del medesimo importo.
2. La disponibilità finanziaria di cui al comma 1 è utilizzata nell'esercizio in corso ponendo la
competenza della spesa su un capitolo di nuova istituzione all'interno del Programma U.17.01
dello stato di previsione della spesa del bilancio 2020 - 2022, annualità 2020.

Art. 7
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul
Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.
[Modificato da MARIOCAPALBO 26/09/2023 20:32]

26/09/2023 20:26

Burc n.114 del 22 maggio 2023

MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 19 NOVEMBRE 2020,   N. 25 (PROMOZIONE DELL’ISTITUZIONE DELLE COMUNITÀ ENERGETICHE  DA FONTI RINNOVABILI) 

Approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 15 maggio 2023 
Si assegna il numero 20 della serie delle leggi regionali  dell’anno 2023                                             fonte: https://burc.regione.calabria.it

Art. 1 (Sostituzione del titolo della l.r. 25/2020)
Il titolo  della  legge  regionale  19  novembre  2020,  n.  25  (Promozione  dell'istituzione delle Comunità energetiche da fonti rinnovabili) è sostituito dal seguente:  "Promozione  e  sviluppo  sostenibile  di  un  sistema  regionale  di  Comunità  di  energia  rinnovabile (CER) in Calabria per perseguire l'autoconsumo e l'autonomia energetica". 

Art. 2 (Integrazione dell'articolo 1 della l.r. 25/2020)
Al comma 1 dell'articolo 1 della l.r. 25/2020, dopo le parole "convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8," sono aggiunte le seguenti: "nonché dal decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 (Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001  del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,  dell'11  dicembre  2018,  sulla  promozione  dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili) e dal decreto legislativo 8 novembre 2021, n.  210 (Attuazione della direttiva UE 2019/944, del Parlamento europeo e del Consiglio,  del 5 giugno 2019, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica),”. 

Art. 3 (Integrazione dell'articolo 2 della l.r. 25/2020)
Al comma 1 dell'articolo 2 della l.r. 25/2020, dopo le parole "Giunta regionale" sono inserite le seguenti: "con il supporto e in collaborazione con il Tavolo tecnico di cui all'articolo 5- bis". 

Art. 4
 (Integrazione dell'articolo 3 della l.r. 25/2020L'articolo 3 della l.r. 25/2020 è così integrato:al comma 1, dopo le parole "Giunta regionale" sono inserite le seguenti: "con il supporto e in collaborazione con il Tavolo tecnico di cui all'articolo 5-bis". 

Art. 5 (Modifica dell'articolo 4 della l.r. 25/2020) 
L'articolo 4 della l.r. 25/2020 è così modificato:
a) la lettera a) del comma 2 è sostituita dalla seguente: "a)  redigono  e  adottano,  entro  novanta  giorni  dalla  data  della  loro 
costituzione, il bilancio di sostenibilità redatto con finalità informative secondo i principi  di European Label of Governance Excellence (ELoGE) per comunicare, tra l'altro, ai  propri stakeholders, gli impatti prodotti dalle proprie scelte politiche e gestionali sulla  qualità  della  vita  all'interno  della  propria  comunità,  valutare  la  coerenza  tra  quanto  programmato  e  quanto  operativamente  realizzato,  favorire  la  trasparenza  dell'agire  amministrativo, promuovere e sollecitare la partecipazione dei cittadini alla vita pubblica,  attivare un nuovo sistema di governance locale a responsabilità diretta con alla base  l'accountability energetica;";
b) al comma  3  dell'articolo  4  della  r.  25/2020,  dopo  le  parole  "Giunta  regionale" sono inserite le seguenti: "e redatto con il supporto e in collaborazione con il  Tavolo tecnico di cui all'articolo 5-bis". 

Art. 6 (Inserimento degli articoli 4-bis e 4-ter nella l.r. 25/2020
Dopo l’articolo 4 della l.r. 25/2020 sono inseriti i seguenti:

“Art. 4-bis (Assistenza tecnica e incentivi allo sviluppo) La Regione Calabria, tramite il portale Calabria Energia, curato e gestito dall’assessorato competente in materia di sviluppo economico e attività produttive, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente,  fornisce  assistenza  tecnica  e  supporto  alla  promozione  e  allo  sviluppo  delle  comunità energetiche. Lattività di assistenza e supporto di cui al comma 1 è rivolta ai soggetti proponenti l’istituzione di una comunità energetica e riguarda:

a) l’individuazione del  modello  di  produzione,  autoconsumo  e  condivisione di energia; 
b) la valutazione circa la sostenibilità ecologica ed economica della comunità energetica;
c) il percorso da seguire per l’istituzione della comunità energetica
d) la promozione di iniziative formative e informative rivolte a privati,associazioni ed enti pubblici; 
e) la realizzazione  di  un  archivio  delle  buone  prassi  utili  alla costituzione delle comunità energetiche. La Regione,  altresì,  incentiva  lo  sviluppo  delle  comunità  energetiche attraverso: 

a) la promozione  di  protocolli  di  intesa  e  collaborazione  con  i  distributori locali di energia elettrica e con il Gestore dei servizi energetici  (GSE)   S.p.A.,   finalizzati   a   facilitare la   costituzione   e   il   regolare  funzionamento delle comunità energetiche nonché la comunicazione dei  dati sulle comunità energetiche costituite nel territorio regionale; 
b) la promozione  di  un  protocollo  di  intesa  con  il  Ministero  competente in materia di beni culturali per definire le condizioni necessarie  all’ottenimento dei pareri e delle autorizzazioni necessarie alla costituzione  delle  comunità  energetiche,  con  l’obiettivo  di  favorire  il  processo  di  decarbonizzazione e di mitigazione del cambiamento climatico; 
c) la promozione  di  protocolli  di  intesa  con  i  Comuni  o  le  associazioni di Comuni o altre istituzioni per semplificare e uniformare i  procedimenti autorizz 

Art. 4-ter (Disposizioni per la installazione di impianti da fonti rinnovabili)
La Regione Calabria ai sensi dell’articolo 47, commi 4 e 5, del decreto- legge 24 febbraio  2023,  n.  13  (Disposizioni  urgenti  per  l'attuazione  del  Piano  nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti  complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione  e della politica agricola comune), convertito con modificazioni in legge 21 aprile  2023,  n.  41,  entro  sessanta  giorni  dall’entrata  in  vigore  della  presente  legge  individua le aree di proprietà regionale idonee alla installazione di impianti da fonti  rinnovabili e attiva le procedure per l’affidamento in concessione delle stesse.”. 

Art. 7 (Inserimento degli articoli 5-bis e 5-ter nella l.r. 25/2020
Dopo l'articolo 5 della l.r. 25/2020 sono inseriti i seguenti:

"Art. 5-bis (Tavolo tecnico permanente con funzioni consultive e di monitoraggio)
Il Presidente del Consiglio regionale, con proprio atto, istituisce presso il Consiglio regionale, il Tavolo tecnico permanente con autonomia funzionale di  analisi,  assistenza,  consultive  e  confronto  per  la  promozione,  la  sostenibilità  energetica, lo sviluppo e il sostegno della transizione ecologica regionale, anche a  supporto della Regione, dei dipartimenti regionali e degli enti locali. È composto  da esperti in materia, con competenze tecnica, amministrativa, contabile oltre che,  preferibilmente, da rappresentanti della Regione, delle associazioni maggiormente  rappresentative a livello regionale, ANCI Calabria, Unione delle province d'Italia Calabria (UPI Calabria) e dai cluster regionali competenti in materia. All'attività del  Tavolo tecnico permanente concorre il Consiglio delle autonomie locali. La Giunta  regionale e il Consiglio regionale definiscono le modalità volte a garantire la piena  collaborazione tecnica tra le rispettive strutture ai fini del funzionamento del Tavolo  permanente. Il Tavolo tecnico permanente, nell'ambito delle funzioni di cui al comma 1, svolge, tra l'altro, le seguenti attività:

a) analisi dei risultati in termini energetici delle comunità energetiche rinnovabili e del loro contributo al raggiungimento degli obiettivi previsti nel Piano regionale integrato energia e clima (PRIEC) e di quelli che verranno  individuati a livello regionale nel percorso per la neutralità carbonica entro  il  2050,  in  coerenza  con  gli  obiettivi  stabiliti  dalla  programmazione  nazionale ed europea; 
b) promozione della  risoluzione  di  problematiche  relative  alla  gestione delle reti; 
c) individuazione delle  migliori  pratiche  in  campo  nazionale  ed  internazionale al fine di stimolare la costituzione delle CER e promuovere  la diffusione, anche tra gli enti locali del territorio regionale, dell'incremento  dell'autoconsumo  di  energia  da  fonte  rinnovabile,  della  riduzione  dei  consumi energetici e della solidarietà energetica; 
d) monitoraggio delle    situazioni   di    povertà    energetica  per  promuoverne  misure  di  contrasto,  stimolare  la  costituzione  di  comunità  rivolte  a  mitigare  tali  problematiche  e  incoraggiare  ulteriori  azioni  solidaristiche  rivolte  a  platee  anche  più  ampie  delle  singole  comunità  energetiche; 
e) promozione di strategie di sviluppo per incrementare l'autonomia energetica dei comuni e delle province e per soddisfare il fabbisogno di cittadini,  operatori,  enti  pubblici  e  consumatori  locali  anche  con  il  coinvolgimento diretto degli enti locali; 
f) proposizione di    azioni    di    rafforzamento    dell'utilizzo    e  dell'accettabilità delle fonti rinnovabili nel sistema calabrese di produzione  di energia; 
g) analisi e valutazione dei modelli di produzione, autoconsumo, condivisione ed  uso  razionale  dell'energia  e  promozione  della  cultura  dell'utilizzo delle fonti di energia rinnovabile con iniziative dirette ai cittadini,  alle imprese e agli enti locali finalizzate alla diffusione delle CER; 
h) analisi e  promozione  della  diversificazione  delle  fonti  di  produzione di energia rinnovabile elettrica e termica, in coerenza con le specificità  dei  territori  per  valorizzare  l'imprenditoria  e  le  materie  prime  locali; i) promozione del coinvolgimento degli enti locali, delle istituzioni scolastiche, del Terzo settore, dei territori montani e periferici, e sostegno alla nascita di nuove forme cooperative intercomunali per valorizzare lo  scambio mutualistico tra la CER fornitrice e i soci consumatori di energia; 
j) studio, analisi delle forme di finanziamento pubbliche e private esistenti e  dei  relativi  ambiti  di  applicazione  e  di  innovativi  strumenti  economici e finanziari da proporre per la finalità della presente legge. 
Ai fini  di  cui  ai  commi  1  e  2,  il  Tavolo  tecnico  permanente  può  promuovere, presso la commissione consiliare competente in materia di ambiente,  audizioni  con  rappresentanti  delle  comunità  energetiche  iscritte  nel  Registro  regionale  di  cui  all'articolo  4,  comma  3,  degli  enti  locali  e  dei  gruppi  di  autoconsumatori  di  energia  rinnovabile  che  agiscono  collettivamente,  con  rappresentanti delle società di distribuzione e gestione delle reti, con le agenzie  energetiche locali, nonché con altri soggetti sia pubblici che privati interessati alla  materia o che ne fanno espressa richiesta. 
Il Tavolo tecnico permanente, quale facilitatore di comunità energetica, può, altresì,  formulare  proposte  alla  Giunta  regionale  in  merito  a strumenti  legislativi o meccanismi di finanziamento funzionali a promuovere la diffusione di  comunità energetiche rinnovabili e dei gruppi di autoconsumo collettivo, nonché  proposte  da  sottoporre  all'Autorità  di  regolazione  per  energia  reti  e  ambiente  (ARERA) e al Gestore dei servizi energetici (GSE) S.p.A. in merito alla regolazione  delle comunità energetiche. 
Il funzionamento del Tavolo  tecnico  permanente  non  comporta  oneri  aggiuntivi a carico del bilancio regionale. 

Art. 5-ter (Promozione della costituzione delle Comunità energetiche rinnovabili)
La Regione,  nell’ambito  degli  strumenti  di  programmazione  economica  e  finanziaria regionale, nei limiti massimi delle risorse nazionali e comunitarie disponibili,  in osservanza delle disposizioni europee e nel rispetto dei principi di concertazione e  sussidiarietà, può prevedere programmi, bandi, progetti, misure e iniziative per favorire  e incentivare la creazione delle Comunità energetiche rinnovabili e l’acquisto di impianti  di produzione di energia da fonte rinnovabile.”. 

Art. 8 (Inserimento dell'articolo 6-bis nella l.r. 25/2020
Dopo l'articolo 6 della l.r. 25/2020 è inserito il seguente:

"Art. 6-bis (Clausola valutativa)
Il Consiglio regionale valuta l'attuazione della presente legge e i risultati progressivamente ottenuti per favorire la produzione di energia da fonti rinnovabili, ridurre i consumi energetici e favorire l'autonomia energetica della Calabria.
A tal fine, la Giunta regionale, anche avvalendosi della collaborazione e del supporto  del  Tavolo  tecnico  di  cui  all'articolo  5-bis,  presenta  al  Consiglio  regionale una relazione annuale che documenta e descrive in forma analitica le  seguenti informazioni: 

a) gli interventi attuati e i risultati della loro implementazione, indicandone strumenti e modalità applicative;
b) i tempi dei procedimenti e le eventuali criticità emerse;
c) il numero e la diffusione territoriale delle CER;
d) l'energia prodotta  dagli  impianti  nella  disponibilità  dei  soggetti beneficiari della presente legge. I soggetti pubblici e privati coinvolti nell'attuazione della presente leggesono  tenuti  a  fornire  al  Tavolo  tecnico  di  cui  all'articolo  5-bis  le  informazioni  necessarie al monitoraggio e alla valutazione degli interventi. 
Il Consiglio regionale, previo esame della relazione annuale da parte della commissione consiliare competente in materia di ambiente, la rende pubblica unitamente agli eventuali documenti che concludono l'esame della commissione.". 

Art. 9 (Clausola di invarianza finanziaria)
Dall'attuazione delle presenti disposizioni non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 10 (Entrata in vigore)
La presente  legge  entra  in  vigore  il  giorno  successivo  a  quello  della  sua  pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione. 

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di  osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria. 
Catanzaro  

 


[Modificato da MARIOCAPALBO 26/09/2023 20:33]

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