Erogazione in unica quota del contributo “Nuova Sabatini”
Erogazione in unica quota del contributo “Nuova Sabatini”
La proposta di modifica normativa è volta a variare l’attuale meccanismo di funzionamento della misura – che prevede la ripartizione su 6 annualità delle agevolazioni (10% il primo anno, 20% dal secondo al quinto anno e 10% il sesto anno) – estendendo a tutte le iniziative l’erogazione in un’unica soluzione ad oggi prevista per le sole domande con finanziamento di importo non superiore a euro 200.000,00 per effetto della recente modifica introdotta dall’articolo 39, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020 n. 76 (Decreto Semplificazioni), convertito dalla legge 11 settembre 2020, n. 120.
L’eliminazione della predetta soglia del finanziamento deliberato dalle banche e dagli intermediari finanziari, consentendo l’erogazione del contributo in un’unica soluzione in favore di tutte le PMI beneficiarie indipendentemente dall’importo del finanziamento, costituisce un importante intervento semplificativo, con evidenti vantaggi: sia in termini di efficienza, efficacia, economicità e rapidità nella gestione dello strumento sia per le imprese beneficiarie che potranno introitare l’intero contributo riconosciuto subito dopo l’avvenuta realizzazione dell’investimento, senza dover attendere, per l’incasso della totalità del contributo, il lungo arco temporale di sei anni.
ART. 16.
(Erogazione in unica quota del contributo “Nuova Sabatini”)
1. All’articolo 2, comma 4, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge
9 agosto 2013, n. 98 e successive modifiche e integrazioni, le parole “in più quote determinate con il medesimo
decreto. In caso di finanziamento di importo non superiore a 200.000 euro, il contributo viene erogato in
un’unica soluzione” sono sostituite dalle seguenti “in un’unica soluzione, secondo le modalità determinate con
il medesimo decreto”.
2. Per le finalità di cui al comma 1, l’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 2, comma 8, del decreto-legge
21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, è integrata di 370
milioni di euro per l’anno 2021.
Relazione illustrativa
La misura “Beni strumentali - Nuova Sabatini” costituisce uno dei principali strumenti agevolativi nazionali e
persegue l’obiettivo di rafforzare il sistema produttivo e competitivo delle micro, piccole e medie imprese
(PMI), attraverso il sostegno per l’acquisto, o acquisizione in leasing, di beni materiali (macchinari, impianti,
beni strumentali d’impresa, attrezzature nuovi di fabbrica e hardware) o immateriali (software e tecnologie
digitali) ad uso produttivo. In particolare, a fronte della concessione di un finanziamento ordinario (bancario o
in leasing) per la realizzazione di un programma di investimento, il Ministero dello sviluppo economico (di
seguito, Ministero) concede un contributo in conto impianti parametrato agli interessi previsti dal
finanziamento.
La rilevanza della misura agevolativa per il sistema produttivo italiano è confermata dal forte interesse
mostrato – fin dall’avvio del 2014 – sia da parte delle PMI beneficiarie che dai soggetti finanziatori. Al 1°
settembre 2020, l’ammontare complessivo dei finanziamenti concessi alle piccole e medie imprese da banche
e intermediari finanziari a valere sulla misura è pari a circa 21,14 miliardi di euro, per un numero di domande
pari a 99.127 (con un investimento medio pari a euro 214.243) e un importo totale del contributo impegnato
pari a euro 1.770.983.149.
La proposta di modifica normativa in questione è volta a variare l’attuale meccanismo di funzionamento della
misura – che prevede la ripartizione su 6 annualità delle agevolazioni (10 per cento il primo anno, 20 per cento
dal secondo al quinto anno e 10 per cento il sesto anno) – estendendo a tutte le iniziative l’erogazione in
un’unica soluzione ad oggi prevista per le sole domande con finanziamento di importo non superiore a euro
200.000,00 per effetto della recente modifica introdotta dall’articolo 39, comma 1, del decreto-legge 16 luglio
2020 n. 76 (Decreto Semplificazioni), convertito dalla legge 11 settembre 2020, n. 120.
L’eliminazione della predetta soglia del finanziamento deliberato dalle banche e dagli intermediari finanziari,
consentendo l’erogazione del contributo in un’unica soluzione in favore di tutte le PMI beneficiarie
indipendentemente dall’importo del finanziamento, costituisce un importante intervento semplificativo, con
evidenti vantaggi: sia in termini di efficienza, efficacia, economicità e rapidità nella gestione dello strumento
sia per le imprese beneficiarie che potranno introitare l’intero contributo riconosciuto subito dopo l’avvenuta
realizzazione dell’investimento, senza dover attendere, per l’incasso della totalità del contributo, il lungo arco
temporale di sei anni.
La proposta di modifica in oggetto, peraltro, si inserisce nel solco già segnato dal legislatore che è già
intervenuto, a più riprese, disponendo deroghe alla iniziale regola di erogazione in sei quote annuali del
contributo. Infatti, l’articolo 20, comma 1, lettera b), del decreto-legge del 30 aprile 2019 n. 34 (Decreto
Crescita) ha previsto l’erogazione in un’unica quota del contributo per le domande caratterizzate da un importo
del finanziamento deliberato non superiore a euro 100.000,00, successivamente, il citato articolo 39, comma 1
del Decreto Semplificazioni ha innalzato tale soglia a euro 200.000,00.
Considerando le domande trasmesse negli anni 2019-2020, le operazioni con finanziamenti di importo non
superiore a euro 200.000,00 rappresentano oltre il 73 per cento rispetto al totale delle operazioni “Nuova
Sabatini” e che il contributo corrispondente a tali finanziamenti, ad oggi, rappresenta circa il 36 per cento del
totale. Pertanto, l’erogazione in un’unica soluzione delle agevolazioni, già oggi, riguarda la larga parte
dell’operatività della misura agevolativa ed è pienamente rodata sul piano operativo-gestionale.
Pertanto. in tale prospettiva la proposta di modifica normativa consentirebbe di superare l’attuale gestione “a
doppio canale” (erogazione unica ed erogazione in sei quote), semplificando notevolmente, dunque, il quadro
normativo e operativo per tutti i soggetti coinvolti: imprese beneficiarie; finanziatori (banche e società di
leasing); Ministero (che gestisce la misura).
È importante precisare che il contributo “Nuova Sabatini”, anche quando riconosciuto in unica quota, è sempre
erogato all’impresa a seguito dell’ultimazione del programma di investimenti agevolato; tale aspetto fornisce
rassicurazioni al Ministero, che eroga il contributo, comunque, allorquando l’impresa ha concluso, fisicamente
e finanziariamente, il programma di investimenti agevolato.
[Modificato da MARIOCAPALBO 13/12/2020 14:56]